Condominio

Condominio-consumatore, è competente il giudice del domicilio dell’amministratore

In particolar modo quando l’attività del condominio si svolge presso lo studio di chi lo rappresenta processualmente più che in un locale dell’edificio condominiale

di Luca Bridi

Si inserisce nel dibattito sul Condominio qualificato come consumatore, la recente pronuncia del Tribunale di Milano 885/2020, Sezione Undicesima Civile dove - data già per assodata la qualifica di consumatore in capo al condominio parte in causa - si è esaminata l'alternativa competenza giudiziale per territorio delle cause che lo coinvolgono.

La fattispecie in esame
Premesso che l'articolo 33 lettera u) del Decreto legislativo 206/2005, meglio noto come “Codice del Consumo”, prevede la competenza esclusiva ed inderogabile del foro della residenza o del domicilio elettivo del consumatore per la causa nella quale è parte, la vertenza si è occupata di un condominio con sede nel circondario del Tribunale di Monza, il cui amministratore, però, aveva lo studio professionale a Milano.

Il domicilio del condominio
Sul punto, la sentenza della Cassazione Civile 2999/2010, ha riconosciuto, quale domicilio del condominio, per le notificazioni degli atti giudiziari, lo studio dell'amministratore; inoltre, è stata riconosciuta la competenza territoriale del Tribunale nel cui circondario si trova lo studio dell'amministratore del condominio chiamato in causa, piuttosto che quello in cui si trova il condominio, salvo che in uno dei locali dello stesso si svolga l'attività di gestione dell'amministrazione condominiale (Cassazione Civile 12208/1993).

Non risultando orientamenti giurisprudenziali alternativi ed in considerazione della lettera e della ragion d'essere della norma, che riconosce l'alternativa competenza dell'ufficio giudiziario dove si trova la residenza o il domicilio del consumatore, il giudice si è ritenuto competente a decidere sul merito: del resto, nel caso di un condominio, la situazione favorevole viene senz'altro a configurarsi dove la causa nei suoi confronti si svolga innanzi al Tribunale in cui si trova l'ufficio del soggetto che lo rappresenta processualmente che è, quindi, meglio in grado di difenderne le ragioni.

Nel caso di specie, infatti, non si era nemmeno verificata la condizione tale per cui la prevalente attività di amministrazione del condominio fosse svolta presso uno dei locali di pertinenza del condominio stesso: dove, al più, se mai, solo potevano essere ricevuti gli atti ad esso diretti; essendo pacifico, invece, che l'attività di concreta ed effettiva gestione del condominio coinvolto fosse esclusivamente svolta presso lo studio dell'amministratore.

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