Condominio

Il condominio in veste di consumatore, restano i dubbi

L'indeterminatezza giuridica del condominio rischia di mettere in discussione la sua configurazione come consumatore. Si attende una decisione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea sollecitata dal Tribunale di Milano

di Anna Nicola

Il condominio può essere qualificato come consumatore? La questione evidentemente si pone in termini di tutela giuridica e ci viene da ultimo chiarita dalla sentenza della Corte d’appello di Milano, 13/11/2019, n.4500 che recita: «Premesso che il condominio è un ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei condomini, va detto che questi ultimi, nel momento in cui agiscono per la tutela e conservazione delle proprietà comuni tramite l'amministratore, assumono la veste di consumatori, perché operano per scopi totalmente estranei alla loro eventuale attività imprenditoriale o professionale. Pertanto la dimostrazione della qualità (di professionista o di privato) dei singoli condomini non assume alcun rilievo dovendo ritenersi che l'amministratore, nel momento in cui conclude un contratto relativo alla gestione del bene comune, agisce per scopi estranei all'attività professionale svolta dai condomini».

La ratio è data dal fatto che la qualità di consumatore del condominio, prescinde dalla attività professionale eventualmente svolta da ciascuno dei condomini, dalla tipologia di beni immobili in Condominio (siano essi appartamenti, garage, o entrambi) e dall'ubicazione dello stabile.

Le pronunce contrarie
Nel caso di specie è stato osservato che la prospettazione in base alla quale il Condominio non potrebbe assumere la qualità di consumatore in quanto “composto da sole autorimesse e costituito da società o professionisti”, oltre che generica, non è condivisibile perché il condominio è un ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei condomini ( da ultimo Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 22911 del 26/09/2018): questi ultimi, nel momento in cui agiscono per la tutela e conservazione delle proprietà comuni tramite l'amministratore, assumono la veste di consumatori, perché operano per scopi totalmente estranei alla loro eventuale attività imprenditoriale o professionale.

Pertanto la dimostrazione della qualità (di professionista o di privato) dei singoli condomini non assume alcun rilievo dovendo ritenersi che l'amministratore, nel momento in cui conclude un contratto relativo alla gestione del bene comune, agisce per scopi estranei all'attività professionale svolta dai condomini.

L’amministratore che agisce quale consumatore
Ed infatti, secondo una consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione «al contratto concluso con un professionista da un amministratore di condominio, ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei suoi partecipanti, si applica la disciplina di tutela del consumatore, agendo l'amministratore stesso come mandatario con rappresentanza dei singoli condomini, i quali devono essere considerati consumatori, in quanto persone fisiche operanti per scopi estranei ad attività imprenditoriale o professionale» (Cassazione 22 maggio 2015, n. 10679).

I giudici di prime cure hanno rilevato che «la giurisprudenza di merito più recente non richiede neppure un rapporto di prevalenza di persone fisiche consumatori quali condomini […] osservando correttamente che l'amministratore del condominio agisce, nel momento in cui stipula contratti di utenza o manutenzione per conto dei condomini, per scopi estranei all'attività professionale degli stessi» (così il Tribunale di Ravenna, con sentenza del 27 settembre 2017; nello stesso senso il Tribunale di Milano, con sentenza del 21 luglio 2016).

Il Tribunale di Milano con l'ordinanza del 1 aprile 2019 ha sospeso il procedimento pendente davanti a sé per rimettere alla Corte di Giustizia dell'Unione europea la seguente questione pregiudiziale: «Se la nozione di consumatore quale accolta dalla direttiva 93/13/Cee osti alla qualificazione come consumatore di un soggetto (quale il condominio nell' ordinamento italiano) che non sia riconducibile alla nozione di “persona fisica” e di “persona giuridica”, allorquando tale soggetto concluda un contratto per scopi estranei all'attività professionale e versi in una situazione di inferiorità nei confronti del professionista sia quanto al potere di trattativa, sia quanto al potere di informazione». Si attende quindi la pronuncia della Corte Europea per sciogliere i dubbi.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©