Condominio

Il condominio è un consumatore? Rinviata la decisione alla corte di giustizia europea

di Rosario Dolce

L'indeterminatezza giuridica del condominio rischia di mettere in discussione la sua configurazione come consumatore. Il Tribunale di Milano, con Ordinanza di sospensione del 1° aprile 2019 (firmata da Giuseppe Fiengo) , ha rinviato la questione alla Corte di Giustizia Europea.
Il caso da cui prende spunto la vicenda discende dalla valutazione sulla vessatorietà ai sensi dell'art. 33, comma. 2, del Dlgs 206/2005 di una clausola contenuta in un contratto in cui ha preso parte un condominio locale (poi espressamente richiamato in un successivo verbale di mediazione sulla base del quale è stato notificato un atto di precetto poi opposto dalla stessa compagine).
La questione è stata ritenuta rilevante ai fini del rinvio della decisione alla Corte di Giustizia europea, atteso che, ove effettivamente ad una simile conclusione si arrivasse, potrebbe non esser dovuta alcuna somma alla parte del condominio opposto (Corte di giustizia, 30 maggio 2013, C-488/11, Asbeek Brusse) e, pertanto, l'opposizione potrebbe essere accolta.
Presupposto per una simile conclusione era, tuttavia, la possibilità di rinvenire nel condominio un consumatore; possibilità rispetto la quale il giudice del rinvio ha espresso, in seno al provvedimento in commento, più di un dubbio.
In particolare, il predetto decidente ha rilevato che l'interpretazione offerta dalla giurisprudenza di legittimità potrebbe non essere corretta, laddove stabilisce che: «al contratto concluso con un professionista da un amministratore di condominio, ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei suoi partecipanti, si applica la disciplina di tutela del consumatore, agendo l'amministratore stesso come mandatario con rappresentanza dei singoli condomini, i quali devono essere considerati consumatori, in quanto persone fisiche operanti per scopi estranei ad attività imprenditoriale o professionale» (Cass. 22 maggio 2015, n. 10679; conformi, tra le altre, Cass. 12 gennaio 2005, n. 452, Cass. 24 luglio 2001, n. 10086).
A tale tesi il giudice del rinvio argomenta acontrario che la nozione di “consumatore, sul piano comunitario e nazionale, ha riguardo alla “persona fisica” che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.
Alla sola “persona fisica” fanno riferimento, in particolare, tanto l'art. 2, lett. b) direttiva 93/13/CEE (e, in Italia, l'art. 3, comma 1, del Dlgs 206/05), quanto, tra l'altro, l'art. 3, lett. a) direttiva 2008/48/CE (richiamato dall'art. 4, direttiva 2014/17/UE e, già, l'art. 1.2, lett. a) direttiva 87/102/CEE), l'art. 1.2, lett. a) direttiva 1999/44/CE, l'art. 2, n. 1 direttiva 2011/83/UE, e il regolamento (CE) n. 593/08 (art. 6); alla “persona” fa riferimento l'art. 17 regolamento (UE) n. 1215/2012 (nonché, precedentemente, gli artt. 15 regolamento CE n. 44/2001 e 13 convenzione di Bruxelles del 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale).
Il giudice del rinvio, per fondare ulteriormente il proprio dubbio sulla estensione soggettiva della nozione di consumatore al condominio negli edifici, richiama la stessa giurisprudenza della Corte di giustizia, dove offre, al riguardo, una definizione alquanto restrittiva: si veda infatti la sentenza 22 novembre 2001, C-541/99 e C-542/99, Cape s.n.c. dove, per esempio, riguardo a due contratti conclusi da imprenditori (uno dei quali avente forma di società in nome collettivo e l'altro di società a responsabilità limitata), la Corte di giustizia ha affermato che «la nozione di “consumatore”, come definita dall'art. 2, lett. b), della direttiva, dev'essere interpretata nel senso che si riferisce esclusivamente alle persone fisiche».
La nozione di consumatore avrebbe “carattere oggettivo” e, in quanto tale, prescinderebbe dalle conoscenze concrete che l'interessato può avere o dalle informazioni delle quali egli realmente dispone.
Ma tanta convinzione si scontra – per come rilevato dallo stesso giudice del rinvio – con un'altra incertezza di natura tecnica e giuridica: quale quella sulla portata della disposizione normativa di riferimento. In altri termini, la distinzione tra persona fisica e persona giuridica (alla base della nozione di consumatore e professionista accolta dal legislatore europeo) rischierebbe, a sua volta, di non ricomprendere situazioni soggettive che sfuggono ad una simile, rigida dicotomia.
In effetti, l'articolo 13 della direttiva 2011/83/UE, nel far salva la competenza degli Stati membri in ordine alla conservazione o introduzione di una legislazione nazionale corrispondente a quella della direttiva da ultimo richiamata, in materia di contratti pur non rientranti in tale direttiva, prevede, a titolo esemplificativo, la facoltà per gli Stati membri di estendere l'applicazione delle norme della direttiva alle (sole) “persone giuridiche o alle persone fisiche che non sono consumatori ai sensi della presente direttiva”.
Risulta, dunque, possibile che soggetti non riconducibili alle categorie della persona fisica o della persona giuridica possano trovarsi (sia quanto al potere di trattativa, sia quanto al livello di informazione) in una situazione di inferiorità rispetto al professionista tale da giustificare una tutela (sostanziale e processuale) idonea a sostituire ad un equilibrio tra le parti solo formale un equilibrio reale ed una eguaglianza sostanziale tra le parti.
Dati tutti questi aspetti, è parso necessario al giudice milanese rimettere alla Corte di Giustizia dell'Unione europea il compito di decidere la questione pregiudiziale: «Se la nozione di consumatore quale accolta dalla direttiva 93/13/CEE osti alla qualificazione come consumatore di un soggetto (quale il condominio nell'ordinamento italiano) che non sia riconducibile alla nozione di “persona fisica” e di “persona giuridica”, allorquando tale soggetto concluda un contratto per scopi estranei all'attività professionale e versi in una situazione di inferiorità nei confronti del professionista sia quanto al potere di trattativa, sia quanto al potere di informazione».

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