Condominio

Legittima l’apertura di una finestra sulla facciata del fabbricato se è mutato l'aspetto originario dell'edificio

È senz'altro lecito l'intervento del singolo sulle parti comuni che non altera il decoro architettonico dello stabile e non crea pregiudizio economico alla proprietà condominiale

di Roberto Rizzo

La realizzazione di una nuova finestra sulla facciata dell'edificio, per quanto invasiva, deve essere tollerata dagli altri condòmini, se, in virtù delle modalità esecutive dell'opera, non viene alterata l'attuale estetica dello stabile condominiale né si determina un pregiudizio economicamente apprezzabile a discapito della proprietà comune. Non merita accoglimento, in ipotesi simili, la richiesta di ripristino dei luoghi avanzata dal dissenziente, in quanto il decoro architettonico del fabbricato deve essere inteso come concetto dinamico e, dunque, valutato, al fine di determinarne l'eventuale lesione, non con riferimento all'epoca della costruzione, ma considerando lo stato di fatto dell’edificio al momento dell’esecuzione dell’intervento contestato.

La pronuncia di legittimità
Questo il principio di diritto contenuto nell'ordinanza 39598 pubblicata il 13 dicembre 2021 dalla seconda sezione civile della Cassazione che, confermando la pronuncia della Corte d'appello di Sassari, ha riformato la pronuncia del Tribunale, ed ha stabilito che l'opera non costituisce elemento di alterazione del decoro architettonico.Rigettata, dunque, definitivamente, la richiesta -dell'originaria attrice- di rimozione della finestra installata dall'appellante sulla facciata condominiale, atteso che la nuova opera, per quanto realizzata senza il preventivo assenso dell'assemblea condominiale, si colloca all'altezza di altre vedute preesistenti ed è stata realizzata all'interno della parete frangisole.

La forma della vetrata e i colori impiegati per gli infissi richiamano le tonalità cromatiche dell'intero muro perimetrale, tanto che il manufatto, complessivamente valutato, si inserisce armonicamente nella struttura dell'edificio, del quale non altera in alcun modo le linee architettoniche preesistenti.Tale valutazione estetica, ad avviso della Suprema corte, costituisce oggetto di un apprezzamento riservato in via esclusiva al giudice del merito che, ove compiutamente e coerentemente motivato, come nel caso in esame, risulta insindacabile in sede di legittimità(Cassazione 10350/11).

Le condizioni dell’edificio prima dell’intervento
La pronuncia in commento è conforme al costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, per il quale il giudicante chiamato a verificare la sussistenza della lesione del decoro architettonico di un edificio condominiale, a seguito dell’intervento operato dal singolo sul fabbricato, deve considerare, tra l'altro, le condizioni nelle quali versava l’edificio prima dell'opera in contestazione, ben potendosi ritenere che l’ulteriore innovazione non abbia determinato alcun deterioramento, ove lo stabile sia già stato sensibilmente menomato da lavori precedenti. (Cassazione 11177/17).

Aggiunge il collegio, recependo integralmente le osservazioni della corte distrettuale, che il decoro è un bene la cui tutela viene in rilievo per tutti i fabbricati che abbiano una sia pur minima identità estetica che li caratterizza e non solo in relazione a quegli edifici che siano di particolare pregio storico o artistico.Esso consente di ritenere lesiva l’innovazione che alteri le linee architettoniche, che limiti il potenziale pari uso degli altri comproprietari e che determini, inoltre, un sensibile deprezzamento per l'intero immobile (Cassazione 1748/13; Cassazione 10350/11).

L’incidenza del regolamento
Un'ultima notazione s'impone, al fine di valutare l'incidenza che, rispetto alla tutela dell'estetica del fabbricato, può assumere il regolamento condominiale di natura contrattuale.Per costante giurisprudenza della Cassazione, è possibile che le norme del regolamento di condominio di natura contrattuale, ovvero predisposto dall’ originario costruttore/proprietario dell’edificio ed accettato con i singoli atti d’acquisto dagli acquirenti/condòmini, possano derogare od integrare la disciplina legale, fornendo del concetto di decoro architettonico una definizione più rigorosa di quella accolta dal Codice civile.

Per questa via, può accadere che il divieto d’innovazione o modifica delle cose comuni, da parte del singolo, si estenda sino alla conservazione degli originari elementi relativi alla simmetria, all’estetica ed all’aspetto generale dell’edificio quali risultanti al momento della sua costruzione ovvero esistenti in quello della stipula dei singoli atti d'acquisto (Cassazione 11121/09). Non ricorrendo tale ipotesi nel caso in esame, il collegio ha concluso per la piena legittimità dell'installazione della finestra, e, sulla base delle considerazioni esposte, ha rigetto integralmente il ricorso, con condanna alle spese di lite dell'incauta ricorrente.

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