Condominio

La responsabilità da custodia del condominio riguarda sempre anche la piscina condominiale

Gli obblighi conseguenti non vengono meno in caso di appalto e quindi il condominio risponde anche del danno creato dall’impresa appaltatrice

di Annarita D’Ambrosio

Un drammatico incidente costato la vita ad una bimba di 9 anni è all’origine della pronuncia della Cassazione 13595 depositata il 19 maggio 2021 che conferma le responsabilità del condominio, solidalmente con quella della ditta appaltatrice dei lavori effettuati nella piscina coondominiale dove si verificarono nel 2006 i fatti. Il braccio della bimba rimase incastrato sul fondo dell’impianto all’interno di un foro dove si trovava la pompa di aspirazione per il ricambio dell’acqua.

La difesa del condominio e la responsabilità dell’appaltatore
Il condominio si era rivolto alla Suprema corte sollevando dieci motivi alla base della richiesta di cassare la sentenza di condanna con la quale si era chiuso l’appello. Innanzitutto il condominio riteneva che non si fosse adeguatamente valutato il fatto che la ditta a cui erano stati appaltati i lavori della piscina fosse soggetto altamente specializzato nelle tecniche di manutenzione, il solo ad avere le competenze necessarie per valutare la pericolosità della grata sotto la quale era presente la pompa di aspirazione.

«L’esistenza del contratto di appalto libera il committente dalle conseguenze dipendenti dall’obbligo custodiale», richiamava il condominio e quindi «dei danni che dipendano dalla negligente esecuzione del contratto di appalto deve rispondere unicamente l’appaltatore e non il proprietario». Il condominio quindi confidava nella sicurezza dell’impianto e l’amministratore del condominio non sapeva che la grata fosse amovibile e dunque pericolosa. Non si può ritenere pertanto paritaria la responsabilità della ditta appaltatrice e dell’amministratore.

I motivi del rigetto del ricorso e la responsabilità del custode
Respinge in toto i motivi la Cassazione confermando che ai custodi, pubblici o privati, che hanno il possesso o la detenzione della cosa fanno sempre riscontro obblighi di vigilanza, controllo e diligenza. La responsabilità da custodia è certamente configurabile anche in capo al condominio, obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché le cose comuni non rechino danno ad alcuno ed è pertanto responsabile dei danni causati da parti comuni dell’edificio e dagli accessori e pertinenza, compresa la piscina condominiale (tra le tante Cassazione 30729/2019; Cassazione 19188/2019; Cassazione 21788/2015; Cassazione 17983/2014; Cassazione 16422/2011; Cassazione 6376/2006). Questo sia in caso di danni prodotti a terzi estranei, sia di danni causati ai singoli condòmini (Cassazione 6849/2001 e 643/2003).

Il condominio custode
Il condominio ha una autonomia patrimoniale, ancor che non si qualifichi persona giuridica, e pertanto risponde autonomamente anche quale custode ex articolo 2051 Codice civile. L’amministratore, titolare di un ufficio di diritto privato ha il compito di provvedere non solo alla gestione e al controllo delle cose comuni, ma anche alla loro custodia. Potere-dovere che si estende alla piscina che è pertinenza condominiale e la cui gestione soddisfa esigenze collettive della comunità condominiale (Cassazione sezioni Unite 19633/2017 e Cassazione 9213/2005). Questi obblighi non vengono meno in caso di appalto e quindi il condominio risponde anche del danno creato dall’impresa appaltatrice, contro la quale conserva diritto di rivalsa, a meno che non sia in grado di dimostrare che sia stato generato da caso fortuito o forza maggiore.

Conclusioni
Nel caso in esame ciò non poteva essere provato: la bimba era una esperta nuotatrice e nessun avviso l’aveva avvertita di compiere un gesto pericoloso quando aveva sollevato la grata sul fondo della piscina, sotto la quale il potente aspiratore le bloccò il braccio. Il condominio peraltro sapeva che la piscina necessitava di ristrutturazione, essendo stata avvertita proprio dalla ditta di manutenzione, corresponsabile del tragico incidente.

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