Condominio

Obbligo di sorveglianza per la piscina condominiale

Se non è possibile garantire la presenza di un bagnino, va tenuta chiusa

di Giulio Benedetti

L'articolo 1117 Codice civile non elenca espressamente la piscina tra le parti comuni dell'edificio e la sua condominialità non può essere ricavata dall'uso che ne fanno i condòmini. In particolare il carattere condominiale di tale bene deve essere rinvenuto dall'esame del titolo di acquisto del singolo appartamento , da altro titolo, o dal regolamento di condominio , redatto ai sensi dell'articolo 1138 Codice civile, che la contempli , ne regoli l'esercizio, ne disciplini il riparto delle spese.

La condominialità della piscina
La corte di Cassazione (sentenza 25841/2019) ha riconosciuto il carattere condominiale di una piscina in quanto una sentenza definitiva del tribunale aveva riconosciuto il suo diritto di uso da parte dei condòmini . Il Rapporto Iss Covid – 19 numero 37/2020 si applica alle piscine private condominiali per quanto riguarda l'analisi del rischio di contagio e per l’annegamento e prevede il loro esercizio con la presenza necessaria di un assistente bagnino dotato del brevetto per il salvataggio delle persone.

Il bagnino condominiale
Questo soggetto non solo vigila sul rispetto, da parte dei frequentatori, delle distanze e delle norme igieniche anti covid -19, ma anche sull'incolumità dei bagnanti. Il rapporto Iss Covid -19 prevede che l'assistente bagnante deve essere messo nelle condizioni di vigilare sulla balneazione , sulla temperatura corporea dei frequentatori , di vigilare e di segnalare il rispetto delle norme sul numero massimo dei bagnanti in acqua e sulla distanza minima interpersonale tra gli stessi .

Le piscine pubbliche in Lombardia
L'ordinanza della Regione Lombardia 555/2020 consente l'apertura delle piscine a condizione del rispetto della predetta normativa di emergenza e con la sorveglianza di personale qualificato che informi i frequentatori delle misure igieniche e che vigili sulla loro concreta adozione.

Le linee di indirizzo della conferenza delle regioni e delle province autonome sul Covid-19 richiamano le stesse cautele per lo svolgimento delle attività turistiche negli stabilimenti balneari e nelle spiagge.

L'articolo 1, comma 4, del Dl 33/2020 del 16 maggio 2020, permette lo svolgimento di tutte le attività , ma solo nel rispetto dei contenuti di protocolli o di linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi , adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali.

Obbligo del bagnino in condominio
Pertanto in mancanza di un bagnino abilitato che compia questa attività di vigilanza e di sorveglianza igienico sanitaria anti Covid - 19 dei bagnanti, l'amministratore condominiale non può tenere aperta la piscina condominiale. La predetta linea di rigore è adottata dalla corte di Cassazione (sentenza 15502/2020) che ha dichiarato inammissibile il ricorso di un assistente bagnante contro una sentenza che lo aveva condannato alla pena di un anno di reclusione per l'omicidio colposo di un bambino che, dapprima nuotava in una piscina per i piccoli, poi si spostava , senza i braccioli, nella piscina per adulti ed annegava.

Il ricorrente lamentava l'ingiustizia della sentenza che , a suo dire, non aveva valorizzato la mancanza di richiesta di aiuto e di intervento dell'accompagnatore dei bambini nella piscina. La corte di Cassazione dichiarava inammissibile il ricorso , poiché consisteva in una mera riproposizione delle risultanze del processo di merito che il giudice aveva già valutato.

Equivalenza causale
La corte di Cassazione affermava che nel nostro ordinamento giuridico vige il principio della equivalenza degli apporti causali, ai sensi dell'articolo 41 Codice penale, e pertanto il ricorrente risponde del reato , anche se nella produzione dell'evento, si sono inseriti ulteriori elementi . Gli stessi non fanno venire meno la responsabilità del ricorrente , il quale è titolare di un'autonoma posizione di garanzia che avrebbe dovuto essere attivata qualora si profilava una situazione di rischio, la quale rientrava nella sfera di dominio e di prevedibilità del garante.

Pertanto non vale ad escludere la responsabilità del ricorrente la prospettazione di alternative dinamiche del sinistro e il concorrente rilievo causale dell'inosservanza di regole causali poste in capo ad altri soggetti.

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