Condominio

L’amministratore senza mandato assembleare non può svolgere lavori non di natura straordinaria

Le somme anticipate per lavori non deliberati e non necessari non gli saranno restituite

di Selene Pascasi

L'amministratore, salvo che per i lavori urgenti, non ha potere di spesa essendo riservato all'assemblea sia il compito di approvare il consuntivo che di valutare l'opportunità degli esborsi da lui sostenuti. Di conseguenza, qualora agisca senza delibera, non potrà esigere il rimborso delle uscite affrontate di propria tasca dovendosi coordinare il principio base del mandato – sulla restituzione di quanto anticipato dal mandatario – con la normativa del condominio per cui il credito dell'amministratore non può considerarsi liquido né esigibile senza un preventivo controllo assembleare. Lo ricorda il Tribunale di Napoli con sentenza 5448 del 31 luglio 2020.

I fatti
È un ex amministratore a citare il condominio per il quale aveva prestato la sua attività chiedendone la condanna alla corresponsione di quasi 15 mila euro a titolo di rimborso delle somme anticipate durante la gestione. Domanda bocciata. Premesso che la qualifica di ex amministratore era comprovata dalla copia dei verbali di passaggio di consegne prodotte all'atto della costituzione in giudizio, andava condiviso –spiega il giudice – l'orientamento della Cassazione 14197/2011 che assimila la figura dell'amministratore al mandatario con rappresentanza dei condòmini.

La decisione
Posizione ribadita da quando afferma che egli non ha, salvo quanto previsto dagli articoli 1130 e 1135 del Codice civile sui lavori urgenti, un generale potere di spesa spettando all'assemblea il compito di approvare il conto consuntivo e valutare l'opportunità delle spese sostenute. Ecco che, in assenza di specifica delibera, non potrà esigere il rimborso delle anticipazioni sostenute. Ciò poiché, prosegue il Tribunale, pur essendo il rapporto tra amministratore e condòmini inquadrabile nella figura del mandato, il principio dettato dall'articolo 1720 del Codice civile per cui il mandante è tenuto a rimborsare le spese anticipate dal mandatario deve coordinarsi con i criteri condominiali per cui «il credito dell'amministratore non può considerarsi liquido né esigibile senza un preventivo controllo da parte dell'assemblea».

I precedenti
Peraltro, con ordinanza 1186/2019, la Cassazione ha sottolineato come l'obbligo di rendiconto che, quale mandatario con rappresentanza dei condòmini, l'amministratore è tenuto a osservare per le somme detenute per conto del condominio, può dirsi adempiuto quando abbia fornito la prova, attraverso i necessari documenti giustificativi, non soltanto della somma incassata e di entità e causale degli esborsi, ma anche di tutti gli elementi funzionali all'individuazione e al vaglio delle modalità di esecuzione dell'incarico così che si possa stabilire l'adeguatezza dell'operato a dettami di buona amministrazione.

In sintesi, proprio perché il credito per il recupero delle somme anticipate nell'interesse dell'ente si fonda sul contratto di mandato, l'amministratore dovrà dimostrare gli esborsi effettuati e i condòmini (quindi il condominio) saranno tenuti a rimborsargli le anticipazioni con gli interessi dal giorno dell'esecuzione, a pagargli il compenso e a risarcirgli l'eventuale danno (Cassazione 20137/2017). E se il nuovo amministratore, ove non autorizzato, non potrà approvare incassi e spese condominiali risultanti da prospetti sintetici consegnatigli dal predecessore, l'accettazione di quei documenti non sarà prova idonea del debito per l'importo corrispondente al disavanzo tra le rispettive poste contabili (Cassazione 5062/2020). Ebbene, nella vicenda, non essendo emerso né un verbale di approvazione dei bilanci redatti dall'ex amministratore o di riconoscimento del debito né un passaggio di denari dai suoi conti personali a quelli comuni, la pretesa non poteva che rigettarsi.

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