Condominio

La valutazione del rischio Coronavirus nel condominio

L’amministratore deve allegare all’anagrafe condominiale il Documento di valutazione del rischio sulla pandemia

di Giulio Benedetti

La complessa normativa emergenziale per la prevenzione dal rischio Covid-19 interessa anche l'attività dell'amministratore che deve analizzare i profili di rischio nel luogo di vita e di lavoro che è il condomino e pertanto deve redigere un documento di valutazione del rischio.

L'articolo 28 del Dlgs 81/2008 afferma che il documento di valutazione dei rischi deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e la Cassazione (sentenza 10161/2020) sostiene che il datore di lavoro deve avere la cultura del garante dell'integrità dei lavoratori e non deve soltanto informarlo delle norme antinfortunistiche, ma deve controllare che i lavoratori le seguano.

L’anagrafe condominiale e il Dvr
Il documento di valutazione dei rischi rischi riguarda i dipendenti del condominio, i lavoratori che vi svolgano attività lavorativa, i singoli condòmini e chiunque vi acceda. Le le attività compiute dall'amministratore per fronteggiare l'epidemia da Covid, ed il relativo Documento di valutazione dei rischi (Dvr), devono essere annotate nel registro di anagrafe condominiale previsto dall'articolo 1130 Codice civile, comma 1, numero 6).

Nel registro , oltre ai dati relativi alle singole unità immobiliari del condomino, deve essere annotato ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza delle parti comuni dell'edificio, devono essere registrati tutti documenti tecnici, le prove , le verifiche relative agli impianti condominiali .

L'amministratore , anche durante l’emergenza sanitaria deve assolvere ai suoi doveri sanciti dall'articolo 1130 Codice civile riguardo:
* la disciplina delle cose comuni e la prestazione dei servizi nell'interesse comune , in modo che ne sia assicurato il migliore godimento a tutti i condomini;
*il compimento degli atti conservativi dei diritti riguardanti le parti comuni dell'edificio.

La sanificazione delle parti comuni condominiali.
L'amministratore , quando venga a conoscenza di casi di contagio da coronavirus nel condominio deve fare eseguire l'attività di sanificazione delle parti comuni. Questo intervento può essergli ingiunto , con un'ordinanza contingibile ed urgente , dal Sindaco al quale l'amministratore deve rendere conto degli interventi eseguiti.

L'impresa incaricata deve rivestire precisi requisiti professionali che l'amministratore ha l'obbligo di verificare attraverso l'acquisizione dei seguenti documenti : l'iscrizione , per l'attività di sanificazione, alla Camera di commercio, l'attestazione della informazione e della formazione dei lavoratori (articoli 36 , 37, 227 del Dlgs 81/2008), le schede dei prodotti utilizzati , il documento di valutazione dei rischi .

Il datore di lavoro, secondo il Dlgs 81/2008, deve valutare la protezione dei lavoratori dagli agenti chimici, mediante un apposito documento nel quale sono indicate le proprietà pericolose dei prodotti impiegati, le misure specifiche di protezione e di prevenzione , le disposizioni in caso di incidenti.

Questi documenti non sono soltanto di natura cartacea, ma devono corrispondere alle misure di sicurezza realmente adottate nei confronti dei lavoratori, dei condòmini, dell'amministratore, dei cittadini. In verità l'amministratore per compiere la sanificazione nel condominio deve rivolgersi a professionisti qualificati, i cui requisiti siano verificabili, perché l'attività non sia improvvisata e non metta in pericolo le persone.

Infine deve notarsi che l'amministratore , al termine delle attività compiute, deve documentarle alle autorità sanitarie, al Sindaco ed ai condòmini . Le spese della sanificazione rispondono ad un'assoluta urgenza e come tali non necessitano dell'autorizzazione preventiva assembleare, salvo l'obbligo di rendiconto da parte dell'amministratore condominiale.

L'informazione e la formazione dei lavoratori
Gli amministratori devono assicurare l'informazione e la formazione dei dipendenti secondo quanto prescritto dagli articoli 36 e 37 del Dlgs 81/2008. In particolare l'amministratore dovrà informare i dipendenti sui rischi alla sua salute connessi allo svolgimento della sua attività ed ai pericoli derivanti dall'uso dei prodotti utilizzati per la sanificazione degli ambienti e sulle misure da adottare in presenza di coronavirus e sulle autorità da interpellare.

ll contenuto della formazione e dell'informazione trova il fondamento nel protocollo condiviso tra il Governo e le organizzazioni sindacali del 14 marzo scorso, sottoscritto in conformità al Dpcm dell’11 marzo 2020. L'accordo si applica anche al condominio, luogo di vita e di lavoro, quale norma regolamentare del Dlgs 81/2008, riferibile (articolo 3) a tutte le attività lavorative che vi si svolgono. Il condominio contempla lo svolgimento di attività lavorative per le quali non è facilmente applicabile il lavoro agile, bensì la rarefazione delle presenze nel luogo di lavoro ed il suo svolgimento in sicurezza .

Il principio generale è che l'attività lavorativa possa essere svolta in presenza di condizioni che assicurino a tutte le persone adeguati livelli di protezione. Tra le norme sicuramente adottabili ci sono quelle relative alla informazione di tutti, lavoratori e condòmini, mediante l'affissione nei luoghi di accesso comune dei depliants informativi contenenti l'indicazione dell'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5°) o di altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia o l'autorità sanitaria.

Molto importante è la necessità dell'indicazione del divieto di ingresso nel condominio e dell'obbligo di indicare se sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive nei 14 giorni precedenti) in presenza delle quali ogni soggetto deve stare al proprio domicilio e deve informare il medico di famiglia e le autorità sanitarie. Il lavoratore del condominio deve comunicare all'amministratore la presenza di queste condizioni di rischio.

Le procedure di sicurezza nel condominio
Secondo l'accordo durante il periodo emergenziale l'amministratore deve :
* vietare l'accesso al condominio di lavoratori in presenza di queste condizioni;
*fare riferimento al Dl 6/2020 in relazione alla necessità di mantenere un metro di distanza tra le persone ed il divieto di aggregazione tra le stesse;
*informare i lavoratori, in presenza delle condizioni di rischio, che saranno temporaneamente isolati e forniti di mascherine e non dovranno recarsi al pronto soccorso ma dovranno avvisare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni;
*obbligare i lavoratori ad adottare tutte le precauzioni igieniche , in particolare per le mani;
*mettere a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani ;
*raccomandare la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone;
* fornire ai lavoratori le mascherine ed i guanti di protezione;
*scaglionare gli ingressi nel condomino, in modo da evitare assembramenti;
* informare le persone che lavorano nel condominio sulle procedure di sicurezza da adottare in presenza di sintomi della malattia da coronavirus;
*indicare alle persone che svolgono attività lavorativa nel condominio orari di ingresso di entrata e di uscita in modo da evitare contatti nelle zone comuni;
* dedicare , se possibile, una porta di entrata ed una di uscita dal condominio ;
* garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni.

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