Condominio

Coronavirus e sicurezza dei dipendenti del condominio

Sarebbe necessario integrare l’attuale documentazione con uno specifico piano di rischio legato a Covid-19

di Luigi Caporicci

Con l'ultimo Dpcm del 10 aprile 2020 le misure restrittive vengono prorogate fino al 3 maggio 2020, facendo salve, in aggiunta, alcune attività ritenute essenziali, ma nulla cambia per le attività connesse ai condomìni. Nel decreto si programma una ripresa delle attività che saranno oggetto di modulazione e, come si può vedere, le ordinanze ed i decreti che si sono susseguiti dal 30 gennaio 2020, con variabili continue, rendono i provvedimenti per cosi dire temporanei e di breve periodo, comunque mutevoli.

L'elevato numero di provvedimenti, alcuni anche in modifica degli altri, rende necessario per gli amministratori e per i condòmini quali primi fruitori dei servizi condominiali, disporre di una procedura che sia al tempo stesso aggiornata ed anche “in progress”, recependo le modifiche e tenga conto di quanto deciso e di quanto si deciderà.

Il piano di valutazione del rischio
In base al Dlgs 81/08, all'articolo 271 comma 1, il datore di lavoro, nella valutazione del rischio di cui all'articolo 17, comma 1, tiene conto di tutte le informazioni disponibili relative alle caratteristiche dell'agente biologico e delle modalità lavorative, traducendole in un documento denominato «Piano di valutazione del rischio biologico integrato» da integrarsi appunto al Documento di valutazione dei rischi, il “Dvr”, che in presenza di dipendenti, deve essere presente in condominio assieme alla nomina del Rspp, Responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Inoltre, la valutazione di cui all'articolo 271 che elenca le attività ed evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, porta il datore di lavoro a fornire loro, sulla base delle conoscenze disponibili, informazioni ed istruzioni, come le fasi del procedimento lavorativo che comportano il rischio di esposizione ad agenti biologici, limita al minimo il numero dei lavoratori che possono essere presenti e adotta misure collettive di protezione ovvero misure di protezione individuali qualora non sia possibile evitare altrimenti l'esposizione. Fa sì che i lavoratori dispongano dei servizi sanitari e dei dispositivi di protezione individuale che, se non siano monouso, siano controllati, disinfettati e puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo anche a far riparare o sostituire quelli difettosi prima dell'utilizzazione successiva.

Pensare di riepilogare qui i provvedimenti cautelativi, specialmente in caso di personale dipendente, diviene illogico, fuorviante e con ciò pericoloso per la salute dei condòmini, sia per le variabili in gioco che rendono ogni caso e ogni attività diversa l'una dalle altre. Questo sia per l'evoluzione temporanea sia per il rischio di omissione di qualche provvedimento o suggerimento.

La necessità di un piano di rischio specifico
Nell'interesse del condominio, dei condòmini e dell'amministratore, se è presente un dipendente, sia esso portiere, custode, pulitore, si ritiene indispensabile, anche dal punto di vista etico per la salvaguardia della salute di tutti, provvedere a munire il condominio di un «piano di valutazione del rischio biologico integrato» specificatamente connesso alla diffusione del virus Covid-19.

Sulla base della situazione di fatto del condominio, che elenchi tutte le cautele da assumere e che possa seguire l'evoluzione fino alla ripresa delle attività, che tuttavia non potrà abbandonare e forse non lo potrà più, le cautele che con l'occasione verranno suggerite e poste in essere.

Cosa deve contenere il piano
Le materie da disciplinare dalla ricezione della posta e dei pacchi, dalle manutenzioni ordinarie e straordinarie, dalle letture di contatori, fino alle assemblee, dalla gestione dei servizi (ascensori, centrali, impianti) alle comunicazioni ed alle riscossioni, con i rapporti necessari, variabili ed in continua evoluzione, necessitano di disciplina puntuale in uno strumento unico completo, (il piano di valutazione dei rischi) aggiornabile e verificabile come una check-list, che in essa confluiscano le conoscenze del responsabile della sicurezza, del datore dei lavori (o amministratore), del medico del lavoro, se sono presenti dipendenti fino al Rls (responsabile dei lavoratori).

L'aggiornamento e la conoscenza è un aspetto oltre che di interesse legale, strettamente legato alla salute dei condomini e di tutti gli operatori del condominio, quindi questo strumento si rende necessario e prima lo si adotta e meglio è, anche su iniziativa dell'amministratore, perchè serve alla sicurezza di tutti.

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