Condominio

Covid-19, informazione e formazione dei dipendenti del condominio

Si applica l’intesa Governo - sindacati relativa alle attività svolte nei luoghi di lavoro

di Giulio Benedetti

Per il Dl 19/2020 gli studi degli amministratori di condomino sono aperti solo per le attività indifferibili e la gran parte lavora in modalità smart working. Tuttavia gli amministratori, anche in questo periodo di emergenza, devono assicurare l'informazione la formazione dei dipendenti secondo quanto prescritto dagli articoli 36 e 37 del Dlgs numero 81/2008.

Obblighi di informazione
In particolare l'amministratore dovrà informare i dipendenti sui rischi alla sua salute connessi allo svolgimento della sua attività ed ai pericoli derivanti dall'uso dei prodotti utilizzati per la sanificazione degli ambienti e sulle misure da adottare in presenza di coronavirus, sulle autorità da interpellare.

A questo proposito la Corte di Cassazione con la sentenza 41600/2019 è assai rigorosa perché afferma che, per accertare la contravvenzione prevista dagli articoli 36 e 55 del Dlgs 81/2008, è sufficiente la sola intervista , da parte della polizia giudiziaria, del lavoratore il quale neghi di averla ricevuta.

Il condominio contempla lo svolgimento di attività lavorative per le quali non è facilmente applicabile il lavoro agile, bensì la rarefazione delle presenze nel luogo di lavoro ed il suo svolgimento in sicurezza . Il principio generale è che l'attività lavorativa possa essere svolta in presenza di condizioni che assicurino a tutte le persone adeguati livelli di protezione.

Affissione di dépliant
Tra le norme sicuramente adottabili ci sono quelle relative alla informazione di tutti, lavoratori e condòmini, mediante l'affissione nei luoghi di accesso comune dei dépliant informativi contenenti l'indicazione dell'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5°) o di altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia o l'autorità sanitaria.

Molto importante è la necessità dell'indicazione del divieto di ingresso nel condominio e dell'obbligo di indicare se sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive nei 14 giorni precedenti) in presenza delle quali ogni soggetto deve stare al proprio domicilio e deve informare il medico di famiglia e le autorità sanitarie. Il lavoratore del condominio deve comunicare all'amministratore la presenza di queste condizioni di rischio.

I compiti dell’amministratore
Secondo l'accordo durante il periodo emergenziale, previsto dai dl 6/2020, Dl 14/2020 e dal Dpcm dell’11 marzo, l'amministratore deve :

* vietare l'access o al condominio di lavoratori in presenza di queste condizioni;

* fare riferimento al Dl 6 del 23 febbraio 2020 in relazione alla necessità di mantenere un metro di distanza tra le persone ed il divieto di aggregazione tra le stesse;

* informare i lavoratori, in presenza delle condizioni di rischio, che saranno temporaneamente isolati e forniti di mascherine e non dovranno recarsi al pronto soccorso ma dovranno avvisare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguirne le indicazioni;

*obbligare i lavoratori ad adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolare il lavaggio frequente delle mani ;

* mettere a disposizione detergenti per le mani ;

* fornire ai lavoratori le mascherine ed i guanti di protezione;

* scaglionare gli ingressi nel condomino, in modo da evitare assembramenti;

* informare le persone che lavorano nel condominio sulle procedure di sicurezza da adottare in presenza di sintomi della malattia da coronavirus;

* indicare alle persone che svolgono attività lavorativa nel condominio orari di ingresso di entrata e di uscita in modo da evitare contatti nelle zone comuni ;

* dedicare , quando possibile, una porta di entrata ed una uscita dal condominio ;

* garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni.

Gli amministratori di condominio dovranno applicare integralmente l'accordo per le parti che si riferiscono alle modalità di accesso dei fornitori esterni, della pulizia e sanificazione del condominio.

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