Condominio

Si può sempre installare l’ascensore per abbattere le barriere architettoniche

Non è necessario che all’interno del condominio siano presenti persone con handicap

di Rosario Dolce

Il Consiglio di Stato, con la sentenza del 9 marzo 2020, numero 1682, stabilisce i principi che devono governare la disciplina per la realizzazione degli impianti ascensore all'interno di fabbricato condominiale che ne sono sprovvisti. Il provvedimento riforma una sentenza di primo grado e critica la giurisprudenza che relativizza, in ambito amministrativo, la disciplina condominiale a presupposti fissi. Ma esaminiamo, più nel dettaglio, i punti toccati dai giudici amministrativi.

Portatori di handicap
La prima precisazione che si legge in sentenza viene fatta richiamando la legge 13 /1989, chiarendo che la stessa non richiede la presenza di un portatore di handicap all'interno del condominio. Il che vuol dire che i soggetti destinati a beneficiare dell'abbattimento o della riduzione delle barriere architettoniche non possono individuarsi solamente nei mutilati ed invalidi civili, ma in tutti coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea.

Il consenso dei condòmini
La seconda questione trattata riguarda il presupposto decisionale, in ambito condominiale, il quale non può assumere la valenza di vincolo procedimentale. Non si può sostenere, infatti, che l'eventuale autorizzazione amministrativ a rilasciata dall'ente competente, prima dell'inizio dell'opera (installazione ascensore, all'interno della tromba delle scale), sia da ritenersi illegittima poiché è stata concessa pur senza acquisire, preliminarmente, il documento all'interno del quale avrebbe dovuto essere riportato il consenso “espresso” dei condòmini.

Non è una innovazione
L'installazione di un ascensore all'esterno di un condominio, invece, non richiede il permesso di costruire e può prescindere dall'acquisizione del consenso della maggioranza dei condomini dello stabile interessato, come previsto dalla normativa civilistica in materia di innovazioni condominiali (articolo 1120 Codice civile).

Il principio di solidarietà
Le opere necessarie per eliminare le barriere architettoniche sono di fondamentale importanza per la vivibilità dell'appartamento. Per la valutazione sulla legittimità o meno dell'installazione di un ascensore nel vano scale da parte del singolo condominio si deve tenere conto del principio di solidarietà , secondo il quale la coesistenza di più unità immobiliari in un unico fabbricato implica di per sé il contemperamento, per l'ordinato svolgersi di quella convivenza che è propria dei rapporti condominiali, di vari interessi, tra i quali deve includersi anche quello delle persone disabili.

Nessun limite o impedimento giuridico
L'ascensore, pertanto, rappresenta un'opera che deve superare le barriere architettoniche e il singolo condomino può assumersi interamente il costo della relativa costruzione purché siano rispettati i limiti previsti dall'articolo 1102 Codice civile (Cassazione 12 marzo 2019, numero 7028). Tanto che l'installazione di un ascensore e la conseguente modifica delle parti comuni non possono essere impediti per una disposizione del regolamento condominiale che subordini l'esecuzione dell'opera stessa all'autorizzazione del condominio (Cassazione 31462/2018).

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©