Condominio

Adattare l’ascensore alle esigenze dei disabili non è un’innovazione

di Selene Pascasi

Se le caratteristiche dell'edificio non consentono di osservare per intero la normativa speciale sul superamento delle barriere architettoniche, non vuol dire che – ai fini della legittimità delle delibere – siano totalmente inapplicabili le disposizioni che vi favoriscano l'accesso dei minorati fisici, attenuandone il disagio nel fruire dell'abitazione. Lo precisa la Corte di appello di Genova con sentenza n. 160 del 5 febbraio 2019 (relatore Marcello Castiglione) . All’origine della causa l'impugnativa formulata da due proprietari contro la decisione dell'assemblea di approvare a maggioranza l'esecuzione dei lavori di adeguamento dell'impianto ascensore ai precetti sull'abbattimento delle barriere architettoniche. La delibera, contestano, era nulla per mancanza del quorum legale imposto per le innovazioni. Domanda che il Tribunale – all'esito di una consulenza tecnica tesa a descrivere i lavori di adeguamento dell'ascensore ed a chiarire se ed in quale misura potessero pregiudicare la sicurezza, la stabilità, il decoro del caseggiato – boccia.
Di qui, il ricorso in appello basato, tra l'altro, sul fatto che l'assemblea, nell'approvare a maggioranza dei millesimi la mozione di uno dei condòmini di adeguare l'ascensore alle nuove norme sulle barriere architettoniche, avesse in realtà compiuto un abuso di potere adottando una delibera contraria all'interesse del condominio.
A ben vedere, marcano gli appellanti, di quella modifica – i cui costi sarebbero ricaduti su tutti i partecipanti – avrebbe beneficiato solo il proponente che, intenzionato a trasformare il suo alloggio in albergo, era stato sollecitato in tal senso dal comune. Peraltro, trattandosi di un'innovazione, per l'ok ai lavori occorreva la maggioranza qualificata. Non solo. La legge, rilevano, vieta le innovazioni che recano pregiudizio alla statica, alla sicurezza o al decoro architettonico dello stabile (profilo ignorato dall'assemblea). Ma la Corte di appello non concorda e respinge il ricorso. Esclusi pericoli di sorta per il caseggiato, va ricordato che l'assemblea ha il potere di approvare le innovazioni volte all'abbattimento delle barriere architettoniche con la maggioranza prevista dall'articolo 1136 commi 2 e 3 del Codice civile (inferiore a quella richiesta per le innovazioni) e salvi i limiti sanciti dall'articolo 1120 del Codice civile che, nella vicenda, erano stati rispettati.
Inutile, quindi, il tentativo degli appellanti di convincere i giudici che l'adeguamento fosse un'innovazione poiché non fruibile dai piani terzo e quinto (stanti le dimensioni della piattaforma di sbarco e del corridoio) se non a seguito di significativi interventi strutturali. Ai fini della legittimità delle delibere – ricorda il collegio di richiamando quanto affermato da Cassazione 18147/13 – «l'impossibilità di osservare, in ragione delle particolari caratteristiche dell'edificio, tutte le prescrizioni della normativa speciale diretta al superamento delle barriere architettoniche non comporta la totale inapplicabilità delle disposizioni di favore, finalizzate ad agevolare l'accesso agli immobili dei soggetti versanti in condizioni di minorazione fisica, qualora l'intervento produca, comunque, un risultato conforme alle finalità della legge, attenuando sensibilmente le condizioni di disagio nella fruizione del bene primario dell'abitazione».
Ebbene, nella fattispecie, l'intervento in questione poteva ritenersi una semplice modifica dell'impianto già esistente, consistente unicamente nella sostituzione della cabina e in alcuni ritocchi al vano corsa che non ne alteravano né la natura né la destinazione bensì si limitavano a migliorarlo e renderne più agevole l'uso da parte dei disabili. Questa, la logica sulla quale viene sancita l'infondatezza dell'appello e la connessa conferma della sentenza impugnata.

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