Condominio

L’amministratore rappresenta il condominio nella lite sulle tabelle

Se è l’assemblea a votare a maggioranza sulle tabelle millesimali, sussiste la legittimazione passiva dell'amministratore in caso di contenzioso sulla delibera

di Rosario Dolce

In tema di impugnazione della delibera assembleare che dispone l'approvazione di una nuova tabella millesimale, la legittimazione a resistere alla domanda rimane in capo all'amministratore. Ciò è quanto ha appena deciso la Corte di Cassazione con la sentenza nr 6735 del 20 marzo 2020 (relatore Antonio Scarpa) . Esaminiamola nel dettaglio.

Orientamento tradizionale
Il tradizionale orientamento giurisprudenziale già chiariva, circa la legittimazione processuale dell'amministratore, che la deliberazione dell'assemblea condominiale, la quale modifichi a maggioranza una tabella millesimale contrattualmente approvata ovvero fissi criteri di ripartizione delle spese comuni secondo criteri diversi da quelli stabiliti dalla legge è inficiata da nullità, per il cui accertamento sono legittimati, dal lato attivo, ciascun condomino e, passivamente, soltanto l'amministratore del condominio, senza necessità di partecipazione al giudizio dei singoli condomini (Cassazione civile, 15/04/1994, n. 3542; 11/07/2012, n. 11757).

Principio generale
Più in generale, l'interpretazione propinata dalla giurisprudenza di legittimità era costante nel ritenere che spetta in via esclusiva all'amministratore del condominio la legittimazione passiva a resistere nei giudizi promossi dai condomini per l'annullamento delle delibere assembleari, ove queste non attengono a diritti sulle cose comuni (Cassazione civile, 20/04/2005, n. 8286; conformi 14/12/1999, n. 14037; 19/11/1992, n. 12379).

Essendo l'amministratore l'unico legittimato passivo nelle controversie ex art. 1137 Codice civile, in forza dell'attribuzione conferitagli dall'art. 1130, n. 1, Codice civile, e della corrispondente rappresentanza in giudizio ai sensi dell'art. 1131 Codice civile, allo stesso spetta, quindi, la facoltà di gravare la relativa decisione del giudice, senza necessità di autorizzazione o ratifica dell'assemblea ( Cassazione civile 23/01/2014, n. 1451 ; conforme, 20/03/2017, n. 7095 ).

Le Sezioni Unite
Come può ricavarsi dal recente insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte (18/04/2019, n. 10934) , soltanto nelle controversie condominiali che concernono il regime della proprietà e i diritti reali relativi a parti comuni del fabbricato ciascun condòmino ha una “legittimazione alternativa individuale”, concorrente con quella dell'amministratore, a far valere autonomamente la situazione giuridica vantata, e quindi pure ad avvalersi personalmente dei mezzi d'impugnazione per evitare gli effetti sfavorevoli della sentenza pronunciata nei confronti del condominio, senza risentire dell'analoga difesa già svolta dallo stesso.

Ripartizione delle spese
La conclusione che si ricava, pertanto, è quella per cui ogni qual volta si controverta in tema di impugnativa di deliberazione dell'assemblea condominiale relativa alla ripartizione di spese, fondata sull'assunta violazione dei criteri di suddivisione stabiliti dalla legge e quindi volta ad ottenere una pronuncia di invalidità della delibera, la legittimazione passiva esclusiva dell'amministratore del condominio discende dal fatto che la controversia ha per oggetto non i diritti su di un bene o un servizio comune, quanto un interesse gestorio collettivo dei condomini, ancorché in opposizione all'interesse particolare di uno di essi (Cassazione civile, 29/10/2018, n. 27416; conformi, 31/01/2018, n. 2411; 12/12/2017, n. 29748 ; 21/09/2011, n. 19223; 04/05/2005, n. 9213; 03/07/1998, n. 6480; 12/03/1994, n. 239311/08/1990, n. 8198).

Quorum
L'atto di approvazione delle tabelle millesimali, al pari di quello di revisione delle stesse, non deve essere approvato con il consenso unanime dei condomini, essendo a tal fine sufficiente la maggioranza qualificata di cui all'art. 1136, comma 2, Codice civile, purché tale approvazione sia meramente ricognitiva dei valori e dei criteri stabiliti dalla legge, e quindi dell'esattezza delle operazioni tecniche di calcolo della proporzione tra la spesa ed il valore della quota o la misura dell'uso (Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 09/08/2010, n. 18477).

L’assemblea al centro
Una volta affermato il fondamento assembleare, e non unanimistico, dell'approvazione delle tabelle, nessuna limitazione può sussistere in relazione alla legittimazione dal lato passivo dell'amministratore per qualsiasi azione, ai sensi dell'art. 1131, comma 2, Codice civile, volta alla determinazione giudiziale di una tabella millesimale che consenta la distribuzione proporzionale delle spese in applicazione aritmetica dei criteri legali (Corte di Cassazione, 04/08/2017, n. 19651).

Conclusione
Si tratta, infatti, di controversia rientrante tra le attribuzioni dell'amministratore stabilite dall'art. 1130 Codice civile e nei correlati poteri rappresentativi processuali dello stesso, senza alcuna necessità del litisconsorzio di tutti i condomini. Riconosciuta, nella sostanza, la competenza gestoria dell'assemblea in ordine all'approvazione delle tabelle millesimali, non vi può essere resistenza a ravvisare in materia altresì la rappresentanza giudiziale dell'amministratore.

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