Condominio

Beni comuni, l’azione giudiziaria del singolo condòmino è sempre possibile

di Edoardo Valentino

Anche se rimane inerte nei primi gradi di giudizio, il condomino ha diritto di depositare ricorso incidentale tardivo in proprio nel giudizio di legittimità. Questo il principio pronunciato dalla sentenza Cassazione a Sezioni Unite nella sentenza 10934/2019.

Il caso inizia con il ricorso di un condominio verso una condomina, accusata di violazioni del regolamento condominiale. Dopo i primi due gradi la vicenda approda in Cassazione a seguito del ricorso della condomina. Il condominio si costituiva con controricorso. Ma a questo si affiancava anche una condomina individualmente, depositando un ricorso incidentale tardivo sul tema del riconoscimento di una servitù su una scala (bene comune).

La questione di diritto approdata alle Sezioni Unite riguardavapooprio la configurabilità di tale azione giudiziale personale della condomina.

Nella propria decisione la Cassazione a Sezioni Unite confrontava due orientamenti distinti. Da un lato un orientamento “tradizionale” il quale, valorizzando l'assenza di personalità giuridica del condominio riteneva ammissibile la difesa in proprio dei singoli condomini in tutte le questioni relative alla possibile lesione di un diritto comune (sentenza 29748/17).

Un ulteriore orientamento era, invece, quello originato a seguito della sentenza delle Sezioni unite civili 19663/14, nella quale veniva stabilito come il diritto ad agire per ottenere l'equa riparazione a seguito della violazione dei termini del processo (la “legge Pinto”) spettasse al solo condominio quale autonomo soggetto giuridico, nella persona dell'amministratore e con l'autorizzazione dell'assemblea dei condomini.

Il conflitto in questione veniva risolto in favore del diritto della condomina, che poteva quindi agire personalmente nonostante l'inerzia nei primi gradi di giudizio, dato che, in caso di lesione dei loro diritti sui beni comuni, i condòmini hanno comunque diritto ad agire in proprio pur subendo le preclusioni processuali sino a quel momento maturate dal condominio.

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