Condominio

Il singolo condòmino non può impugnare la sentenza che dà torto al condominio

di Valeria Sibilio


Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni di un edificio, per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza, sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno. Per tutto ciò destinato a servire i condòmini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell'uso che ciascuno può farne.
Un criterio sancito dall'articolo 1123 del Codice civile e che è stato materia di discussione per la sentenza 29748 /2017 della Cassazione , la quale ha affrontato un caso in cui i condòmini, proprietari delle rispettive unità immobiliari comprese nel condominio di un complesso immobiliare, proponevano ricorso contro la sentenza resa dalla Corte di secondo grado, la quale aveva accolto l'appello proposto da tre condòmini nei confronti dell'amministratore del complesso immobiliare, avverso la sentenza del Tribunale di primo grado. Il giudizio aveva avuto inizio con citazione contenente impugnazione della deliberazione assembleare, proposta dai condòmini nei confronti dell'amministratore del complesso immobiliare. A seguito di rinnovazione della citazione, perché nulla, il Tribunale aveva dichiarato il difetto di valida procura alle liti dell'avvocato. Disattesa tale questione pregiudiziale, la Corte d'Appello annullava la deliberazione assembleare relativa alla ripartizione delle spese per il servizio di autospurgo.
Il ricorso per cassazione è stato proposto dai condòmini.
Per la Corte (sentenza 29748/2017) spetta in via esclusiva all'amministratore del condominio la legittimazione passiva a resistere nei giudizi promossi dai condòmini per l'annullamento delle delibere assembleari, ove queste non attengono a diritti sulle cose comuni. Non è ammissibile il gravame avanzato dal singolo condomino contro la sentenza che abbia visto soccombente il condominio. Il potere di impugnazione del singolo condòmino va, infatti, riconosciuto nelle controversie aventi ad oggetto azioni reali, incidenti sul diritto pro quota o esclusivo di ciascun condòmino, o anche nelle azioni personali, ma se incidenti in maniera immediata e diretta sui diritti di ciascun partecipante. Mentre non va consentita l'impugnazione individuale relativamente alle controversie aventi ad oggetto la gestione di un bene o un servizio comune, intesa a soddisfare esigenze collettive della comunità condominiale. Nelle cause di quest'ultimo tipo, la legittimazione ad agire e, quindi, anche ad impugnare, spetta in via esclusiva all'amministratore, e la mancata impugnazione della sentenza da parte di quest'ultimo finisce per escludere la possibilità d'impugnazione da parte del singolo condòmino.
La Corte ha, perciò, dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato i ricorrenti a rimborsare ai controricorrenti le spese sostenute nel giudizio di cassazione, liquidate in euro 2.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

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