Condominio

Va demolita la sopraelezione priva delle garanzie di staticità sismica

Non è soggetta a prescrizione l’azione volta ad accertare il pregiudizio

di Annarita D’Ambrosio

Di sopraelevazione e staticità dell’edificio in zona ad elevata sismicità si occupa la sentenza della Cassazione del 29 gennaio 2020 n.2000. Il caso è relativo ad una manufatto di 42 mq costituito da un vano con bagno e ripostiglio realizzato su una terrazza, vano cui si accede tramite scala a chiocciola che si eleva tramite una foratura praticata nel solaio.

La definizione di sopraelevazione
L’articolo 1127 Codice civile fornisce innanzitutto la definizione della «sopraelevazione» : «la realizzazione di nuove opere (nuovi piani o nuove fabbriche) nell’area sovrastante il fabbricato , per cui l’origionaria altezza dell’edificio è superata con la copertura dei nuovi piani o con la superficie superiore terminale delimitante le nuove fabbriche »(Cassazione, Sezione 2, 24/10/1998, n.10568; Cassazione Sezione 2, 10/06/1997, n.5164, Cassazione Sezione 2, 24/01/1983, n.680; Cassazione, Sezione 2, 07/09/2009, n.19281).

I limiti alla sopraelevazione
«L’articolo 1127 Codice civile sottopone il diritto di sopraelevazione del proprietario dell’ultimo piano dell’edificio ai limiti dettati dalle condizioni statiche dello stabile che non la consentono, ovvero dall’ aspetto architettonico dell’edificio stesso, oppure dalla conseguente notevole diminuzione di aria e luce per i piani sottostanti» si legge nella pronuncia la quale precisa altresì che «il limite segnato dalle condizioni statiche si intende come espressivo di un divieto assoluto, cui è possibile ovviare soltanto se, con consenso unanime dei condomini, il proprietario sia autorizzato all’esecuzione delle opere di rafforzamento e di consolidamento necessarie a rendere idoneo il fabbricato a sopportare il peso della nuova costruzione».

Il divieto tra l’altro sussiste anche nel caso in cui le strutture siano tali che una volta elevate non consentano di sopportare l’urto di forze in movimento, quali quelle conseguenti una scossa di terremoto.

Cosa deve presentare l’autore della sopraelevazione
La domanda di demolizione in sostanza può esere fermata solo da una prova di adeguatezza della sopraelevazione e della struttura sottostante rispetto al rischio sismico. A chi dunque si appresta a sopraelevare spetta l’onere della presentazione di una progettazione antisismica dell’opera eseguita e dell’intero edidficio.

Il conseguimento della sola concessione edilizia non è sufficiente (Cassazione Sezione 2, 26/04/2013, n.10082; Cassazione, Sezione 2, 11/02/2008, n.3196) nè, la certificazione redatta da un tecnico di parte attestante l’idoneità statica dell’opera e neppure conta la carenza delle condizioni per il rilascio del certificato di abitabilità.

L’azione per accertare il pregiudizio alla staticità è imprescrittibile
Nel caso in esame il realizzatore della sopraelevazione aveva addotto tra le prove a sua discolpa la proposizione dell’azione da parte del Condominio a distanza di 15 anni dalla realizzazione dell’opera richiamando la violazione del dovere di lealtà e probità delle parti, ex articolo 88 Codice procedura civile. La Corte ha però ribadito che l’azione volta ad accertare il pregiudizio per le condizioni statiche dell’edificio è imprescrittribile (cassazione, Sezione 2, 05/10/2012 n.17035; Cassazione Sezione 2, 19/10/1998, n.10334).

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