Condominio

Di proprietà comune anche la conduttura fognaria orizzontale posta nel sottosuolo del palazzo

Sono sempre condominiali gli impianti idrici e fognari ed i relativi collegamenti fino al punto di diramazione ai locali di proprietà individuale

di Annarita D’Ambrosio

Deve ritenersi condominiale il collegamento orizzontale fognario che si trovi al di sotto dell’edificio. Lo precisa l’ordinanza della Cassazione 15302/2022 depositata il 13 maggio, chiarendo altresì che, in caso di transazione conclusa dal condominio con un fornitore, è tenuto a partecipare pro quota al pagamento anche il condomino che non vi abbia aderito.

I fatti
A rivolgersi alla Suprema corte, era stato un proprietario, soccombente in primo e secondo grado, che aveva impugnato il bilancio preventivo e consuntivo. Non riteneva di dover partecipare in particolare alle spese di riparazione del tratto fognario condominiale allocato sotto lo stabile, lavori - scriveva - che non avevano riguardato il collegamento alla fognatura condominiale della conduttura posta nei locali di sua proprietà. La Suprema corte, citando l’articolo 1117 numero3 Codice civile, precisa che sono sempre oggetto di proprietà comune gli impianti idrici e fognari ed i relativi collegamenti fino al
punto di diramazione ai locali di proprietà individuale.

Rientrano, quindi, tra le spese necessarie per le parti comuni quelle relative sia alla colonna verticale sia alla conduttura posta nel sottosuolo dell’edificio, che,
raccogliendo i liquami provenienti dagli scarichi dei singoli appartamenti, sono funzionali all’uso di tutti i condòmini , restando viceversa esclusi dalla proprietà condominiale solo quegli elementi di raccordo che servano unicamente a convogliare gli scarichi di pertinenza del singolo appartamento (tra le tante Cassazione 12894/1995; Cassazione 1027/2018).

L’adesione alla transazione
Più complessa la seconda questione. Il condomino riteneva di non dover pagare la sua quota di lavori di manutenzione effettuati da una ditta con la quale il condominio aveva sottoscritto una transazione. Da quest’ultima il condomino si era dissociato perchè aveva contestato l’esecuzione di quei lavori in un altro giudizio. A suo avviso pertanto la transazione non poteva essergli opposta. La Corte su questo punto precisa che l’obbligo del condomino di partecipare alla transazione non nasce dall’efficacia soggettiva del contratto (a cui il ricorrente non aveva aderito) ma dal rispetto delle deliberazioni dell’assemblea che vincolano, approvate correttamente, anche i dissenzienti.

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