Condominio

Non è condominiale la braga di raccordo tra lo scarico privato e quello comune

Si tratta infatti solo di un raccordo tra la tubatura dell’appartaento privato e quella verticale del condominio

di Giovanni Iaria

Con la sentenza 5754/2020, pubblicata il 3 aprile 2020, il Tribunale di Roma, si è occupato della questione, molto discussa, circa la natura condominiale o meno della cosiddetta “braga di scarico”, cioè l'elemento di raccordo tra la tubatura orizzontale di pertinenza del singolo appartamento e la tubatura verticale di pertinenza condominiale.

I fatti
La vicenda esaminata prende avvio dal giudizio promosso dal proprietario di un appartamento situato all'interno di un edificio condominiale nei confronti del proprietario dell'appartamento sovrastante al suo e del condominio con il quale chiedeva al Tribunale la loro condanna al risarcimento del danno subito a seguito di un copioso allagamento di acqua proveniente dall'appartamento del condòmino convenuto, dovuto all'inefficienza e/o alla rottura dell'impianto idrico e/o di scarico dell’ appartamento sovrastante o dalla colonna di scarico condominiale.

Entrambi i convenuti si costituivano in giudizio. Il condòmino convenuto riteneva che la causa dell'allagamento fosse dovuta all'occlusione della colonna di scarico condominiale in corrispondenza degli appartamenti sottostanti il proprio e, pertanto, la responsabilità del danno era dell'attore o comunque del condominio, mentre secondo quest'ultimo, l'unico responsabile dell'allagamento era il condòmino convenuto in quanto l'evento si era verificato a causa della rottura o del malfunzionamento dell'impianto idrico e/o dallo scarico del suo appartamento.

La decisione
Poiché dalla perizia allegata dal condòmino attore era emerso che la fuoriuscita dell'acqua si era verificata all'altezza della braga di raccordo tra l'appartamento di proprietà del condòmino convenuto e la colonna di scarico condominiale e dalla documentazione acquisita nel corso del giudizio non vi erano elementi da far ritenere il verificarsi dell'allagamento dall'ostruzione della colonna di scarico del condominio, il Tribunale, ha escluso la responsabilità di quest'ultimo, condannando il condòmino convenuto al risarcimento del danno in favore del condòmino attore.

Il Tribunale aderiva così all'orientamento affermato dalla Cassazione con la sentenza 1027/2018, secondo il quale, poiché la braga di raccordo tra l'impianto privato e la colonna di scarico serve soltanto a convogliare gli scarichi di pertinenza del singolo appartamento essa è di proprietà privata, mentre è di proprietà condominiale la colonna verticale, in quanto raccogliendo gli scarichi di tutti gli appartamenti serve all'uso di tutti i condòmini.

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