Condominio

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non si possono contestare delibera e ripartizione spese

L'invalidità delle delibere alla base del decreto ingiuntivo va fatta rilevare preliminarmente, altrimenti sono titoli esecutivi a tutti gli effetti

di Fabrizio Plagenza

Con la sentenza 2848 depositata il 21 febbraio 2022, il Tribunale di Roma torna su una questione che (evidentemente) continua a rappresentare uno dei punti nevralgici del contenzioso in materia condominiale: i limiti delle contestazioni laddove si proponga opposizione a decreto ingiuntivo senza aver impugnato la delibera assembleare sottesa.

La vicenda
Nel caso trattato dal Tribunale laziale, si trattava di appello avverso la sentenza resa, in primo grado, dal Giudice di pace il quale si era pronunciato, rigettandola, su un'opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto oneri condominiali non pagati fondati su delibera assembleare non impugnata. Il Giudice d'appello, chiamato a pronunciarsi sulla sentenza gravata, conferma un consolidato orientamento giurisprudenziale, peraltro espressamente richiamato nella motivazione della stessa sentenza del Giudice di pace che era stata impugnata.

In materia condominiale, l'obbligo dei partecipanti al condominio di contribuire al pagamento delle spese condominiali sorge per effetto della delibera assembleare che approva le spese stesse (su tutte Cassazione 7844/2001; Cassazione 9366/1996). Orbene, si legge nella sentenza 2848/2022, «laddove l'odierno appellante avesse voluto contestare la legittimità della ripartizione applicata nei bilanci approvati con la delibera versata in atti, avrebbe dovuto impugnare innanzi alla competente autorità giudiziaria tale delibera nel termine decadenziale di cui all'articolo 1137 Codice civile (in tal senso Tribunale Roma 12083/2008; nello stesso senso, più recente, Cassazione 14482/2019)».

Nessuna impugnazione della delibera attestante il debito
Nel caso di specie, era risultato non contestato che l'appellante non avesse impugnato la delibera assembleare posta a base del decreto ingiuntivo opposto («né la predetta delibera risulta annullata o sospesa la decisione assembleare è divenuta esecutiva e vincolante per tutti i condòmini, compreso l'appellante»). È indirizzo consolidato, anche sezione romana specializzata nella materia condominiale (quinta sezione) (Tribunale Roma sezione V 4 gennaio 2013), quello secondo cui nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo non si può più contestare nel merito la delibera di approvazione delle spese e la relativa ripartizione.

La sentenza 2847/2022 concede un excursus giurisprudenziale sul punto, ribadendo che «l'ambito dell'opposizione a decreto ingiuntivo è ristretto alla sola verifica della esistenza e della efficacia della deliberazione assembleare» (Cassazione 19605/2012 e Cassazione Sezioni unite 26630/2009) tanto che il giudice dell'opposizione al decreto ingiuntivo non può rilevare l'invalidità delle delibere impugnate.L'unica eccezione è data dalla circostanza che «la delibera su cui si fonda il decreto ingiuntivo sia radicalmente nulla», nel qual caso il giudice dell'opposizione potrebbe verificare incidentalmente la nullità radicale della delibera stessa (Cassazione 23688/2014).

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