Condominio

In fase di opposizione a decreto ingiuntivo la delibera è sempre titolo di credito del condominio

Si può contestarne l’efficacia, non la validità contro la quale si deve aver agito preventivamente in altro giudizio

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di Selene Pascasi

Nell'opporsi all'ingiunzione immediatamente esecutiva per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea, il condomino non può far valere questioni attinenti alla validità della delibera ma solo questioni riguardanti la sua efficacia. Infatti tale delibera, essendo titolo di credito del condominio, già di per sé prova l'esistenza del credito e legittima sia la concessione del decreto che la condanna a pagare le somme nel giudizio di opposizione eventualmente proposto. A marcarlo è il Tribunale di Potenza con sentenza numero 515 del 15 luglio 2020.

I fatti
Motivo di lite, il mancato pagamento di quote da parte di un proprietario. Secondo l'uomo, quelle spese non gli spettavano per una serie di ragioni legate alla validità dell'assemblea di approvazione dei lavori cui si riferivano. E comunque, contesta, gli esborsi erano stati ripartiti in maniera illegittima. Il Tribunale, però, boccia l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo. Innanzitutto, spiega il giudice di Potenza, andava verificato l'ambito di cognizione del giudizio di opposiz ione a crediti nati da verbali di assemblea condominiale.

Al riguardo, ricorda, è principio pacifico – e affermato anche a sezioni Unite dalla Cassazione con sentenza 26629/2009 – quello per cui in fase di opposizione ad un decreto ingiuntivo emesso per riscuotere oneri condominiali, il giudice debba limitarsi ad appurare la perdurante esistenza ed efficacia delle relative delibere senza poter sindacare, in via incidentale, la loro validità, compito riservato al giudice davanti al quale dette delibere possono essere impugnate. Del resto, come sottolinea la Cassazione nella pronuncia 19605/2012, con opposizione a decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo emesso per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea, il condomino opponente non può far valere questioni attinenti alla validità della delibera condominiale ma solo questioni riguardanti l'efficacia della medesima.

La delibera quale titolo di credito
Tale delibera, infatti, costituisce titolo di credito del condominio e di per sé prova l'esistenza del credito e legittima «non solo la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del condomino a pagare le somme nel giudizio di opposizione che quest'ultimo proponga contro tale decreto, ed il cui ambito è dunque ristretto alla sola verifica della esistenza e della efficacia della deliberazione assembleare di approvazione della spesa e di ripartizione del relativo onere».

L'eventuale opposizione, in sostanza, non potrà estendersi alla nullità o annullabilità della delibera di approvazione delle spese condominiali che dovranno esser fatte valere con separata impugnazione ai sensi dell'articolo 1137 del Codice civile (Cassazione 10427/2000). Solo in caso di sospensione di quella delibera, il giudice chiamato a decidere sull'opposizione potrà a sua volta sospendere il giudizio in attesa della definizione del giudizio di merito sulla validità della deliberazione im pugnata. Nella vicenda, dunque, il proprietario non poteva sollevare controversie sulla validità di delibere al più annullabili e non certamente nulle. Questi, i motivi del rigetto della domanda con connessa convalida del decreto oppost0.

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