Condominio

Il sismabonus senza computo metrico: basta il quadro economico

Quest’ultimo sopperisce alla mancanza del documento che permette di definire il costo di costruzione di un’opera edilizia

di Rosario Dolce

Valida la delibera con cui si approvano i lavori sul sismabonus in assenza di un computo metrico estimativo. Lo stabilisce il Tribunale di Palermo con sentenza 4225 del 9 novembre 2021, rigettando l'opposizione ad un decreto ingiuntivo nei confronti di un condòmino.

Il caso
Il condòmino contestava la debenza delle somme ingiunte e la legittimità della delibera con la quale l'assemblea aveva approvato il piano di riparto relativo all'esecuzione delle opere definite in tema di sismabonus.Il motivo posto alla base della asserita nullità delle delibere era costituito dall'assenza del computo metrico sia all'interno del progetto di risanamento statico e architettonico dell'immobile, che nei documenti depositati presso gli uffici del Comune di Palermo ed il Genio Civile.

La mancanza del computo metrico - nel quale sono dettagliatamente indicati tutti i lavori da eseguire con i relativi costi - comportava, ad avviso dello stesso condòmino, l'irrealizzabilità del progetto stesso e, conseguentemente, la nullità delle delibere di approvazione di un progetto irrealizzabile, di un piano di riparto delle spese non fondato su un computo metrico e infine di un bilancio consuntivo fondato su spese non dettagliatamente indicate.Tuttavia, l'arzigogolata tesi del condòmino non ha colto nel segno. Il giudice palermitano ha respinto la domanda.

La sentenza
Con riguardo al primo motivo di nullità posto dall'opponente a fondamento della nullità delle delibere sottese al decreto ingiuntivo oggetto del giudizio, è stato opportunamente osservato che i motivi di nullità, più volte elencati dalla Cassazione, sono stati individuati, in ultimo, con l'ordinanza numero 24476/2019 della II sezione civile della Corte nella mancanza degli elementi essenziali della delibera, nell'oggetto impossibile, illecito o non rientrante nelle competenze dell'assemblea, nella circostanza che la delibera incida sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condòmini, o nella invalidità in relazione all'oggetto.

Per quanto concerne l'impugnabilità delle delibere sottese al ricorso per ingiunzione di pagamento per cui era causa, è stato così riportato che, come è parimenti noto, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per il pagamento di contributi per spese comuni, il condomino opponente non può far valere questioni attinenti alla annullabilità della delibera condominiale di approvazione dello stato di ripartizione, costantemente ritenuta «titolo sufficiente del credito del condominio per la concessione del decreto ingiuntivo e per la condanna del condomino nella successiva opposizione».

Conclusioni
Ma anche sul merito l'opposizione al decreto ingiuntivo anzidetta è stata respinta. Il condominio opposto aveva, infatti, dimostrato – producendola in giudizio - l'esistenza di un quadro economico dell'ammontare dei lavori, nonché l'approvazione di esso, per quanto contenuto nel progetto, da parte dei competenti uffici del Comune di Palermo e del Genio Civile.Da qui l'enunciazione del seguente principio di diritto finale: «l'asserita mancanza del computo metrico non costituisce condizione necessaria per la realizzabilità del progetto di risanamento statico dell'edificio condominiale, anche in considerazione dell'approvazione assembleare dell'ammontare complessivo dei lavori previsti nel quadro economico».

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