Condominio

Decreto ingiuntivo al supercondominio: riflessi processuali e sostanziali

La legittimazione a formulare l’opposizione spetta esclusivamente al supercondominio, mai ai singoli condomìni

di Rosario Dolce

La Cassazione con l’ordinanza 20 dicembre 2021 numero 40857 enuncia un altro importante principio di diritto in tema condominiale, e, in particolare, sulle vicende soggettive che interessano il supercondominio, precisando che: «gli amministratori di più condomìni di edifici compresi in un supercondominio non sono legittimati ad opporsi, in rappresentanza dei partecipanti ex articolo 1131 Codice civile, al decreto ingiuntivo intimato da un creditore al supercondominio per ottenere il pagamento di un’obbligazione contratta dall’amministratore dello stesso, né possono far valere l’obbligo di manleva assunto da quest’ultimo nei confronti ed a beneficio del supercondominio garantito».

Considerazioni in merito alla pronuncia
Intanto, la pronuncia riflette sull'esatta configurazione giuridica dei rapporti intessuti tra supercondominio e condomìni equiparandone il rilievo alla situazione parallela che può discendere tra il condominio e il singolo condòmino. In questi termini vengono poste delle simmetrie tra istituti e casi oggettivi (garanzia impropria). Se, in effetti, la giurisprudenza di legittimità riferisce che le azioni giudiziarie dei singoli condòmini non possano essere svolte in sostituzione del condominio, con riguardo alle contestazioni di “fatti” che non afferiscano alle vicende gestionali comuni, al contempo, alla stessa conclusione deve giungersi nei rapporti che cimentano le relazioni giuridiche tra condomìni e supercondominio, a cui i primi fanno capo.

Nella corposa motivazione resa dal provvedimento viene riportata anche la logica deduttiva che presiede il superamento del postulato sulla distinzione soggettiva tra «parte condominio» e «parte condomino» (tra la giurisprudenza citata, tra le tante, anche Cassazione sezioni Unite 18 aprile 2019 numero 10934).Ritenuto l'anzidetto, l'ordinanza in commento conclude riferendo che, a fronte di una obbligazione contratta dal supercondominio con il rispettivo avvocato (intesa a soddisfare esigenze collettive della comunità condominiale) e stante l'ingiunzione di pagamento notificata al supercondominio dal medesimo professionista (a causa del mancato pagamento del compenso), la legittimazione a formulare una opposizione di tal fatta spetta esclusivamente al supercondominio, giammai ai singoli condomìni in virtù del principio della adotta «rappresentanza reciproca» o «legittimazione sostitutiva».

Il diverso potere di rappresentanza
Tra l'altro, la menzionata distinzione del potere di rappresentanza e della correlata legittimazione spettanti all’amministratore del supercondominio ed agli amministratori dei singoli condomìni compresi nel primo comporta altresì che questi ultimi non possono avvalersi dell’obbligazione di manleva assunta nei confronti ed a beneficio del supercondominio dal proprio amministratore.

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