Condominio

Illegittima l’impugnazione della sentenza che annulla la delibera se non è proposta dall’amministratore

È lui l’unico legittimato quando l’oggetto è relativo alla gestione del bene comune

di Edoardo Valentino

Una delibera assembleare inerente una condotta fognaria condominiale veniva impugnata da alcuni condòmini. Si costituiva in giudizio il condominio, in persona dell'amministratore, chiedendo il rigetto dell'azione dei condòmini e la conferma della delibera impugnata. Il primo giudizio terminava con l'accoglimento della domanda degli attori e l'annullamento della delibera.

Le pronunce di merito
Il giudizio approdava in grado di appello e l'esito della valutazione del giudice del riesame non si distaccava dal primo: la Corte d'appello, adita dal condominio, rigettava l'appello e confermava l'annullamento della delibera condominiale già determinato in primo grado.Stante la duplice soccombenza nei gradi di merito, alcuni condòmini si associavano e impugnavano la decisione d'appello in sede di Cassazione.Con la sentenza numero 35615 del 18 novembre 2021 la sesta sezione della Cassazione dichiarava inammissibile il ricorso e confermava quindi la decisione d'appello.

La decisione della Suprema corte
Secondo la Corte i condòmini che avevano proposto il ricorso erano privi di legittimazione ad impugnare, dato che – in caso di delibera assembleare – l'unico soggetto con legittimazione ad agire era l'amministratore del condominio.È pur vero che è garantita ai condòmini, in quanto proprietari in comunione, di agire anche in proprio per la difesa delle parti comuni, ma nel presente caso la situazione era diversa.La controversia, infatti, non aveva come oggetto il diritto su uno o più beni comuni, ma le modalità di gestione di uno di essi, e conseguentemente il diritto in questione ineriva la collettività dei condomini, senza correlazione immediata con l'interesse esclusivo di uno o più singoli condòmini (sul punto si veda anche Cassazione numero 2326 del 2021 e Cassazione numero 29748 del 2017).

Affermava quindi la Cassazione che «nelle controversie aventi ad oggetto l'impugnazione di deliberazioni della assemblea condominiale relative alla ripartizione delle spese per le cose e i servizi comuni, l'unico legittimato passivo e quindi l'unico legittimato ad impugnare la decisione sfavorevole è l'amministratore di condominio, trattandosi di controversie aventi ad oggetto non i diritti su di un bene o servizio comune, bensì la gestione di esso».

Conclusioni
Nel caso in questione, poi, i condòmini ricorrenti avevano tentato di giustificare la propria impugnazione affermando come la delibera inerisse un bene – la conduttura fognaria – non comune a tutti i condòmini ma solo ad alcuni corpi di fabbrica dei quali era composto il condominio, trovandosi quindi in una condizione di condominio parziale.Tale circostanza, tuttavia, pur valutata dalla Suprema Corte non era suscettibile di derogare al principio giuridico sopra menzionato e per l'effetto il ricorso veniva dichiarato inammissibile e i condomini ricorrenti venivano condannati a sostenere le spese del giudizio.

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