Condominio

La nomina di un nuovo amministratore non richiede la previa formale revoca di quello in carica

L'investitura dà già luogo ad un rapporto di mandato

di Selene Pascasi

Con la nomina di un nuovo amministratore, il precedente viene automaticamente revocato. Del resto, così come la nomina, anche la revoca rientra tra i poteri assembleari. Lo scrive la Corte di appello di Palermo con sentenza 867 del 27 maggio 2021.

I fatti
Sono le comproprietarie di due appartamenti, facenti parte di un supercondominio, ad impugnare la delibera con la quale erano stati approvati gli articoli del regolamento tesi a normare i rapporti inerenti i beni comuni a tre edifici del complesso. Diverse, a loro avviso, le irregolarità: era stata fatta incetta di deleghe in numero superiore a quello legale, omessa l'indicazione delle quote di comproprietà di ogni edificio sulle parti comuni e conferite ai soli delegati dei singoli funzioni spettanti all'assemblea formata da tutti i proprietari. Il Tribunale boccia le domande e la lite arriva in appello ma anche la Corte le respinge.

Le maggioranze nei supercondomìni
Intanto, premette, andava sciolto il nodo sulla presunta scorretta formazione delle maggioranze. Secondo le ricorrenti, infatti, era errato il conteggio delle deleghe rapportate al numero complessivo dei condòmini dei tre edifici. Più in particolare, andava tenuto conto del numero dei partecipanti al singolo edificio cui apparteneva il delegato. Motivo infondato. L'articolo 1117 bis del Codice civile, ricordano i giudici, ha adeguato la disciplina civilistica alle nuove realtà edilizie estendendo l'ambito applicativo della normativa del condominio al supercondominio, figura connotata dalla presenza di più edifici, costituiti o meno in distinti condomini, legati tra loro dall'esistenza di beni comuni (impianti e servizi) in rapporto di accessorietà ed appartenenti per quota ai proprietari delle singole unità dei diversi fabbricati. Unità, strutturalmente separate ma funzionalmente collegate, cui viene applicata la disciplina del condominio e non quella della comunione (Cassazione 32237/2019).

E, siccome la normativa trova completamento nelle disposizioni di attuazione del Codice, ne va richiamato l'articolo 67 sulla facoltà del singolo di intervenire in assemblea anche tramite rappresentante munito di delega scritta. Norma in virtù della quale se i condòmini siano più di venti, il delegato non potrà rappresentare più di un quinto delle teste e del valore proporzionale dell'edificio. Ebbene, nella vicenda, il supercondominio andava considerato a tutti gli effetti un condominio ulteriore ed autonomo, con una sua individualità sia ai fini organizzativi che di formazione delle maggioranze assembleari in relazione alle quali si doveva aver riguardo al numero complessivo dei condòmini che lo componevano. Ecco che, a conti fatti, i limiti di leggi risultavano rispettati.

La nomina del nuovo amministratore
Di riflesso, andava respinta anche un'altra lamentela: l'errore cui sarebbe incorso il Tribunale nel ritenere legittimo il regolamento quando dota i rappresentanti dei singoli edifici del potere di deliberare su materie inerenti la gestione straordinaria del supercondominio, rientranti tra le attribuzioni dell'assemblea formata da tutti i proprietari. In sostanza, non era condivisibile la tesi secondo cui la revoca dell'amministratore sarebbe spettata solo all'assemblea composta da tutti i partecipanti al supercondominio.

Intanto ne sarebbe derivata l'impossibilità da parte di tale assemblea, una volta deliberata la revoca dell'amministratore in carica, di procedere alla nomina del nuovo, essendo troppo macchinoso convocare contestualmente due assemblee, e poi l'assemblea dei rappresentanti del supercondominio ha il potere sia di nominare il gestore che di revocarlo. Peraltro, la nomina di un nuovo amministratore non richiede la previa formale revoca di quello in carica, dando luogo l'investitura ad un rapporto di mandato. Inevitabile, allora, il rigetto del ricorso da parte della Corte di appello di Palermo.

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