Condominio

Mandato incontestato: grava sul condominio la prova del pagamento dell’ex amministratore

A motivare il diritto al compenso, dice il Tribunale di Roma, è il mandato professionale stesso

di Fabrizio Plagenza

Ancora una volta, si torna a parlare di diritto al compenso non percepito dall'ex amministratore e diritto alla restituzione delle somme dallo stesso anticipate nell'interesse del condominio. La questione è stata affrontata dal Tribunale di Roma, con la sentenza 17495 pubblicata il 10 novembre 2021.

I fatti
L'ex amministratore, infatti, richiedeva ed otteneva un decreto ingiuntivo con il quale veniva ingiunto al condominio, sia il pagamento del compenso non percepito, che le anticipazioni per contanti. Esborso, quest'ultimo, effettuato in favore della ditta di pulizie, in ragione della morosità dei condòmini. Il condominio, dal canto suo, lamentava di non aver mai avuto notizia di anticipazioni effettuate dall'ex amministratore nell'interesse della compagine condominiale né aver avuto in visione le ricevute dei pagamenti effettuati a terzi (anticipazioni).

Eccepiva, inoltre, che il verbale di passaggio di consegne era privo di valore giuridico quanto ad eventuali riconoscimenti di debiti in esso contenuti. Si costituiva l'ex amministratore il quale deduceva che, con delibera assembleare, veniva approvato il consuntivo 2015, contenente anche il debito verso l’opposto (per un maggior importo rispetto a quello poi oggetto della domanda monitoria). Nel corso del giudizio, esortate vanamente più volte le parti alla composizione, veniva espletata Ctu per ricostruzione contabile con particolare riferimento alla questione delle anticipazioni.

Le motivazioni della pronuncia
All’esito, la causa giungeva in decisione ed il Tribunale di Roma affermava quanto segue.In merito al credito per compensi professionali, essendo incontestata l’esistenza di un rapporto di mandato (e, dunque, l’esistenza del titolo) grava sul condominio la prova del pagamento del compenso, prova non offerta.La sentenza 17495/2021, pur non soffermandosi sulla considerazione predetta, sottolinea due elementi : l'esistenza di un contratto di mandato non contestato; l'onere della prova del pagamento a carico del condominio.La sentenza deve portare il lettore e l'operatore di diritto, a comprendere l'elemento dirimente che risulta essere l'esistenza di un contratto di mandato che si presume oneroso.

Il mandato dell’amministratore
Non si dimentichi che, anche recentemente, non risulta univocità nelle pronunce dei giudici di merito, in tema di presupposti per un legittimo diritto al compenso dell'ex amministratore. In via esemplificativa, si ricorda la (drastica) conclusione a cui pervenne il Tribunale di Napoli (sentenza 7399/2021) che, nel negare in modo netto il diritto al compenso all'ex amministratore (con delle motivazioni poco condivisibili, a parere dello scrivente), ricordava come la Cassazione in passato (sentenza 3892/2017), avesse fatto leva sulla tipologia del contratto in essere.In quel caso, pur in presenza di un contratto di mandato oneroso, infatti, il diritto del mandatario al compenso ed al rimborso delle anticipazioni e spese sostenute si riteneva fosse condizionato in modo rigoroso alla presentazione al mandante del rendiconto del proprio operato.

Condizione senza la quale il mandatario non avrebbe diritto al compenso. Secondo la citata sentenza del tribunale campano, non sarebbe sufficiente, per l'ex amministratore, allegare la fonte dell'obbligazione (verbale di accettazione della nomina con indicazione del compenso), in quanto in materia di condominio, sulla base della disposizione dell'articolo 1130 Codice civile, «il credito dell'amministratore, come del resto ogni posta passiva, deve risultare dal rendiconto (redatto secondo il principio della specificità delle partite ex articoli 263 e 264 Codice procedura civile) approvato dall'assemblea, sulla base di una regolare tenuta della contabilità, sì da rendere intellegibili ai condòmini le voci di entrata e di spesa e di valutare in modo consapevole l'operato dell'amministratore».

Il diritto al compenso
Con la sentenza 17495/2021, invece, il Tribunale di Roma indica un presupposto diverso per potersi parlare di diritto al compenso non percepito. Presupposto che viene fatto coincidere con la situazione di fatto non smentita : un mandato professionale. Quanto, invece, alle deduzioni del pagamento per contanti del debito verso la ditta di pulizie, esse trovavano conferma sulla base di «argomenti logico - presuntivi difficilmente confutabili» che portavano il giudicante a ritenere che le somme prelevate per contanti siano state utilizzate per pagare il servizio di pulizia.

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