Condominio

Limiti del sindacato giudiziario sulle scelte discrezionali dell'assemblea condominiale

Non può essere criticata negli effetti una delibera se sembra illogica, ma solo se c’è una violazione normativa o regolamentare

di Fulvio Pironti

Il sindacato dell'autorità giudiziaria sulle delibere assembleari condominiali non può spingersi alla valutazione del merito e al controllo della discrezionalità di cui dispone l'assemblea dovendo, invece, limitarsi all'esame della legittimità. È il principio enunciato dalla Corte di appello di Catanzaro (I sezione civile) con sentenza numero 1297, pubblicata il 5 ottobre 2021, a definizione di una singolare questione originata dall'impugnativa di una delibera assembleare.

Il giudizio di prime cure
Una condomina evocava il condominio dinnanzi al Tribunale di Cosenza per ottenere l'annullamento della delibera assembleare relativa all'affidamento del servizio di derattizzazione delle aree condominiali esterne. Riteneva che i prodotti utilizzati dall'impresa di disinfestazione fossero fortemente nocivi per cui con ogni probabilità avrebbero leso la sua salute in considerazione dell'asma bronchiale allergica, patologia della quale era affetta. Il condominio avversava la domanda evidenziando che i motivi di opposizione ai fini della invalidazione del deliberato non integravano i presupposti di legge. Ciò in quanto l'assemblea era libera di autodeterminarsi senza subire l'ingerenza da parte dell'autorità giudiziaria.

Inoltre, sottolineava che i prodotti utilizzati per la derattizzazione non costituivano fonte di pericolo per la salute dei condòmini. Veniva esperita la prova testimoniale con il rappresentante della ditta affidataria del servizio di derattizzazione il quale confermava che i prodotti adottati erano conformi alle prescrizioni indicate dal ministero della salute. Pertanto, il Tribunale di Cosenza rigettava la domanda attorea.

La pronuncia di secondo grado
Avverso la sentenza della curia cosentina, la condomina ha proposto appello. Ha censurato la decisione ritenendo «errato l'iter relativo alla approvazione della derattizzazione, ai tempi di svolgimento e alle modalità precedenti alla effettuazione della metodica». Ha sostenuto che l'impresa affidataria avrebbe dovuto adottare, prima di dar corso alla derattizzazione, i necessari accorgimenti al fine di preservare la salute dei condòmini. Ha criticato, poi, la parte della sentenza laddove il tribunale aveva asserito che il sindacato del giudice non poteva spingersi alla valutazione del merito della decisione assembleare. Il condominio, costituitosi, ha chiesto il rigetto dell'appello.

La motivazione
La Corte di appello di Catanzaro ha ritenuto i profili dell'impugnazione immeritevoli di accoglimento. Condividendo la linea del tribunale, ha rammentato che la giurisprudenza di legittimità è orientata nel sostenere che «il sindacato dell’autorità giudiziaria sulle delibere assembleari non può estendersi alla valutazione del merito e al controllo della discrezionalità di cui dispone l’assemblea, quale organo sovrano della volontà dei condòmini, ma deve limitarsi ad un riscontro di legittimità» (Cassazione 20135/2017).

Più di recente, la Suprema corte ha chiarito che «il sindacato dell’autorità giudiziaria sulle delibere assembleari è limitato ad un riscontro di legittimità della decisione, avuto riguardo all’osservanza delle norme di legge o del regolamento condominiale ovvero all’eccesso di potere, inteso quale controllo del legittimo esercizio del potere di cui l’assemblea medesima dispone, non potendosi invece estendere al merito ed al controllo della discrezionalità di cui tale organo sovrano è investito; ne consegue che ragioni attinenti alla opportunità ed alla convenienza della gestione del condominio possono essere valutate soltanto in caso di delibera che arrechi grave pregiudizio alla cosa comune» (Cassazione 5061/2020).

Il tribunale cosentino non aveva titolo a poter ingerirsi sulla scelta discrezionale adottata dall'assemblea circa l'affidamento dell'impresa di derattizzazione. Comunque è entrato nella questione di merito per accertare la sussistenza della dedotta lesione sanitaria poi rivelatasi inconsistente. È emerso che l’assemblea aveva approvato con assenso unanime l'affidamento del servizio di derattizzazione previa acquisizione del preventivo di spesa e schede tecniche di esecuzione dell'intervento. Inoltre, era stato accertato l'uso di prodotti approvati dal ministero della sanità e dimostrata l'apposizione della cartellonistica informativa nelle aree comuni sul servizio in essere. Dette circostanze sono state confermate in sede di escussione testimoniale. In definitiva, il rigetto dell'appello trova giustificazione nell'indimostrato nesso fra il pericolo paventato dalla condomina circa il suo stato di salute e la dedotta, ipotizzata nocività dei prodotti impiegati.

Limiti del sindacato giudiziario
È interessante fermare qualche notazione sul principio del limite al sindacato giudiziario. La giurisprudenza di legittimità da tempo ritiene che il sindacato giudiziario sulle delibere assembleari non può essere esteso alla valutazione del merito e al controllo del potere discrezionale esercitato dall’organo assembleare dovendo limitarsi al riscontro della legittimità (Cassazione 10199/2012, 3747/1994 e 10611/1990). Dunque, al giudice è inibita la possibilità di ingerirsi nella valutazione discrezionale operata dall’assemblea sulla opportunità e convenienza della decisione adottata.

Non può perciò essere criticata e caducata negli effetti una delibera assembleare a causa di una illogicità non inquadrabile in una specifica violazione normativa o regolamentare. L'articolo 1137 Codice civile non è diretto al controllo della opportunità o convenienza della soluzione adottata dalla delibera. Sono estranee, ad esempio, all'àmbito del sindacato giudiziale le censure aventi ad oggetto la vantaggiosità della scelta operata dall'assemblea sui costi gestionali da fronteggiare per i servizi comuni (Cassazione 20135/2017, 10199/2012 e 5889/2001).

L'unica eccezione al limite: l'eccesso di potere
Solo nel caso in cui il deliberato sia affetto da eccesso di potere potrà essere invalidato anche per valutazioni inerenti il merito e l'opportunità. Tale patologia è rinvenibile qualora il deliberato costituisca un grave pregiudizio per la cosa comune (Cassazione 25128/2008). L’eccesso di potere è ravvisabile quando la decisione è deviata dal suo modo di essere. Il giudice controlla l’opportunità o la convenienza della soluzione adottata con la delibera impugnata e verifica se è il risultato del legittimo esercizio del potere discrezionale dell’organo deliberante (Cassazione 5889/2001).

In buona sostanza, la Corte di legittimità ammette l’esercizio legittimo del potere decisorio assembleare sempreché sia conforme ai dettati normativi. Qualora la discrezionalità comporti un illecito sconfinamento o integri un uso distorsivo ai danni della compagine o di singoli condòmini, il giudicante potrà entrare nel merito della decisione deliberata sindacandone l’opportunità, la convenienza e, nel caso ricorrano i presupposti, annullandola per eccesso di potere.

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