Condominio

Le regole universali per l’approvazione del rendiconto

Richiamati dalla Cassazione i 4 principi fondamentali

di Rosario Dolce

La Cassazione, seconda sezione civile, con l'ordinanza n. 24761 del 5 novembre 2020 (giudice relatore Antonio Scarpa) le “regole” per la corretta procedura assembleare volta all’approvazione del rendiconto condominiale, seppure trattando un caso anteriforma. Esaminiamole le regole nel dettaglio.

Prima regola: come e cosa contestare
La delibera che approva il rendiconto annuale non è, infatti, sindacabile sul merito. La statuizione che approva il rendiconto annuale può essere impugnata dai condòmini assenti e dissenzienti, nel termine stabilito dall'articolo 1137 Codice civile, solo per ragioni di legittimità. Quindi resta precluso ai condòmini ogni sindacato giudi ziale sulla consistenza degli esborsi o sulla convenienza delle scelte gestionali (Cassazione, 5254/2011; 20135/2017; 731/1988).

Modalità d'esercizio del diritto d'accesso ai giustificativi
Ciascun condòmino, invero, ha facoltà di richiedere e ottenere dall'amministratore l'esibizione dei documenti contabili in qualsiasi tempo; non soltanto, in sede di rendiconto annuale e di approvazione del bilancio da parte dell'assemblea. In questo caso, non sussiste neppure l'onere di specificare le ragioni della richiesta, finalizzata a prendere visione o a estrarre copia.Tale diritto va, tuttavia, bilanciato con quello di titolarità dell'amministratore. Vale a dire, il relativo esarcizio non può e non deve risultare d'ostacolo alla attività di quest'ultimo, né rilevarsi contrario ai principi di correttezza e buona fede (Cassazione 19210/2011).

Gli aspetti formali del rendiconto annuale
Va ricordato, innanzitutto, che il provvedimento in esame riguardava una fattispecie ante riforma del 2013, quindi non fa riferimento all'articolo 1130 bis Codice civile.Il rendiconto, al fine di rendersi chiaro, tasparente nonché intelligibile agli occhi dei condòmini, deve indicare: «le voci di entrata e di uscita, con le relative quote di ripartizione, fornendo la prova, attraverso i corrispondenti documenti giustificativi, non solo della qualità e quantità dei frutti percepiti e delle somme incassate, nonché dell'entità e causale degli esborsi fatti, ma anche di tutti gli elementi di fatto che consentono di individuare e vagliare le modalità con cui l'incarico è stato eseguito e di stabilire se l'operato di chi rende il conto sia adeguato ai criteri di buona amministrazione».

Il contenuto del verbale che approva il rendiconto
Nel qual caso, il giudice di legittimità precisa che non si richiede che nel verbale assembleare vengano riportate le voci di spesa su cui si dibatte, con un dettaglio analitico del conto alla stregua della documentazione giustificativa; viceversa, risulta sufficiente riportare che l'assemblea, dopo ampia discussione, approva il rendiconto annuale. Invero, rientra nei poteri dell'organo deliberativo la facoltà di procedere sinteticamente all'approvazione del rendiconto annuale, prestando fede ai dati forniti dall'amministratore in base alla documentazione giustificativa ( Cassazione 1405/2007; 9099/2000; 3747/1994).

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