Condominio

Estinzione della società appaltatrice e legittimazione passiva degli ex soci

In caso din cancellazione dal registro delle imprese l'obbligazione sociale non si estingue, ma si trasferisce ai soci

di Fulvio Pironti

Il Tribunale di Milano (settima sezione civile) con sentenza pubblicata il 2 luglio 2021 ha affrontato una questione molto interessante incentrata sulla legittimazione processuale passiva dei pregressi soci dell'impresa appaltatrice. Un condominio evoca in giudizio i pregressi soci della appaltatrice (società di capitali cancellata dal registro delle imprese) chiedendo l'accertamento della responsabilità discendente dall'articolo 1669 Codice civile e la condanna in solido al risarcimento dei costi necessari per la eliminazione dei riscontrati vizi e difetti (nella specie, distacco del rivestimento dalla facciata dell'edificio).

Estinzione della società con bilancio di liquidazione
Il decidente meneghino premette, per quel che attiene al profilo della legittimazione processuale attiva, che la controversia basata sull'articolo 1669 Codice civile per gravi difetti costruttivi può essere azionata, proprio perché avente natura extracontrattuale, dai committenti, dagli acquirenti e dal condominio in persona del suo amministratore. Nessun dubbio può frapporsi in ordine alla sussistenza della legittimazione passiva in capo ai convenuti quali pregressi soci della cessata società appaltatrice. Ricorda che, successivamente alla intervenuta cancellazione dell'appaltatore dal registro delle imprese, i convenuti, quali ex soci, rispondono del danno subìto dal condominio entro i limiti di quanto prevede l'articolo 2495, comma 2, Codice civile, perciò fino alla «concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione».

Richiama, poi, un orientamento giurisprudenziale (Cassazione 31933/2019 e 15474/2017) secondo il quale «in tema di effetti della cancellazione di società di capitali dal registro delle imprese nei confronti dei creditori sociali insoddisfatti, il disposto dell'articolo 2495, comma 2, Codice civile implica che l'obbligazione sociale non si estingue, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione, sicché grava sul creditore l'onere della prova circa la distribuzione dell'attivo sociale e la riscossione di una quota di esso in base al bilancio finale di liquidazione, trattandosi di elemento della fattispecie costitutiva del diritto azionato dal creditore nei confronti del socio». In definitiva, il tribunale ambrosiano ritiene meritevole di accoglimento la pretesa spiegata dal condominio in ordine ai gravi vizi dedotti ed accertati. Pertanto, condanna i pregressi soci a rifondere il danno al condominio fino alla concorrenza, per ciascun socio, dell'importo riscosso sulla base del bilancio finale di liquidazione.

Estinzione della società senza bilancio di liquidazione
Un contrapposto filone giurisprudenziale, altrettanto degno di interesse, sostiene che l'estinzione della società comporti la legittimazione processuale dei soci a prescindere dalla esistenza del bilancio di liquidazione e dei limiti alla loro responsabilità. Il Tribunale di Pisa (11 giugno 2020, numero 579) ha precisato che «l'estinzione della società di capitali, in difetto di bilancio finale di liquidazione non osta alla proposizione (e/o prosecuzione) della causa nei confronti degli ex soci essendo solo questi ultimi i legittimati passivi della domanda a prescindere dal fatto se sia stato accertato se e quanto hanno ricevuto in conseguenza della liquidazione della società e dal fatto che i medesimi rispondono solo entro il valore dei debiti, circostanza che non impedisce il verificarsi del fenomeno successorio».

L'articolo 2495 Codice civile (riscritto dalla riforma societaria con il Dlgs 6/2003) prescrive che la cancellazione della società dal registro delle imprese determina l'estinzione dell'ente. L'estinzione della società di capitali in difetto di bilancio finale di liquidazione non impedisce la proposizione (né la prosecuzione) della causa nei confronti dei pregressi soci. Soltanto i soci sono legittimati passivi della domanda, a prescindere se sia stato acclarato se e quanto hanno ricevuto in séguito alla liquidazione societaria.Se, da un canto, l'esistenza del sodalizio e l'autonomia patrimoniale impediscono di ricondurre la titolarità dei beni ai soci (la cui destinazione è impressa dal vincolo societario), dall'altro, non è irragionevole ipotizzare che, dopo l'estinzione del sodalizio, la titolarità (patrimoniale) risorga in capo ai soggetti che formavano il suo substrato personale.

Gli effetti dell’estinzione della società
La mancata liquidazione, il cui valore economico sarebbe stato diviso fra i soci, comporta soltanto che, estinto il sodalizio, si determina fra gli ex soci un regime di comunione indivisa (Cassazione sezioni Unite 6070/2013). I beni dei quali era titolare la società cessata, ad essa intestati nei pubblici registri in quanto non oggetto di attività liquidatoria, sono transitati, in séguito alla cancellazione ed estinzione, in capo ai singoli soci. La Cassazione (24985/2020) chiarisce la sorte dei debiti dopo la cancellazione della società: rileva che in caso di cancellazione della società dal registro delle imprese, la legittimazione passiva spetta ai soci indipendentemente dalla circostanza che abbiano goduto (o meno) di una distribuzione dell'attivo derivante dal bilancio finale di liquidazione (Cassazione 9094/2017; 5988/2017; 1713/2018). A tale riguardo, si è escluso che la cancellazione determini l'estinzione delle poste debitorie insoddisfatte che la società aveva nei confronti di terzi poiché esse si trasferiscono sulle persone degli antecedenti soci mediante un meccanismo successorio.

Conclusioni
Entrambi gli orientamenti giurisprudenziali, probabilmente in minor misura il primo e maggiormente il secondo, aprono favorevoli spiragli agli acquirenti di unità immobiliari ricomprese nei condomìni le cui parti comuni presentino gravi vizi entro il decennio di garanzia. D'altronde, non è infrequente che le società costruttrici-venditrici vengano estinte molti anni prima del compimento del decennio. In effetti, sùbito dopo aver completato le vendite, i sodalizi, con il sotteso intento di sottrarsi da ogni eventuale azione di responsabilità scaturente dall'articolo 1669 Codice civile («vizio del suolo», «difetto della costruzione», «gravi difetti») cessano ogni attività.

Tale precetto, peraltro, contempla una responsabilità di natura extracontrattuale finalizzata alla tutela di un superiore interesse generale (stabilità dell'edificio, sicurezza, decoro e incolumità privata e pubblica) senz'altro irrinunciabile (quindi, né derogabile, né tantomeno comprimibile) mediante accordo dei contraenti. Perciò, si connota di giustezza ed equilibrio giuridico il trasferimento della responsabilità dall'impresa societaria estinta agli ex soci i quali continueranno a rispondere verso il condominio, fino alla scadenza del decennio, per omissioni, inadempienze e negligenze derivanti dalla imperfetta esecuzione dell'opera.

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