Condominio

La società che amministra si cancella dal registro delle imprese: a chi va il compenso?

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di Giovanni Iaria

Con l'entrata in vigore della riforma del condominio (legge n. 220/2012), è stata espressamente prevista la possibilità di affidare l'incarico di amministratore del condominio ad una società.

Infatti, secondo quanto disposto dall'art. 71 bis delle Disposizioni per l'attuazione al codice civile e disposizioni transitorie «Possono svolgere l'incarico di amministratore di condominio anche società di cui al titolo V del libro V del codice. In tal caso, i requisiti devono essere posseduti dai soci illimitatamente responsabili, dagli amministratori e dai dipendenti incaricati di svolgere le funzioni di amministrazione dei condominii a favore dei quali la societa' presta i servizi».

Che succede se una società che ha amministrato un condominio, si cancelli dal Registro delle Imprese prima che le venga pagato il compenso ad essa spettante per l'attività svolta in favore del suddetto condominio? A chi deve essere pagato il compenso?

A mente dell'articolo 2945 del codice civile, con la messa in liquidazione di una società al termine della suddetta fase la stessa deve essere cancellata dal registro delle imprese, con conseguente estinzione e la perdita della titolarità dei rapporti attivi e passivi. Nulla è invece previsto espressamente in merito alla sorte dei rapporti attivi pendenti della società estinta.

La Cassazione
Dopo l'entrata in vigore della riforma del diritto societario (decreto legislativo n. 6/2003), la Corte di Cassazione a Sezioni Unite si è occupata degli effetti derivanti dalla cancellazione delle società dal registro delle imprese, affermando che con l'estinzione della società si verifica un fenomeno successorio attraverso il quale i rapporti obbligatori facenti capo alla società si trasferiscono ai soci ed in particolare per quanto riguarda le sopravvenienze attive (ivi compresi i diritti di credito controversi e non ancora liquidati), nel caso in cui esse, benché conosciute o conoscibili, non vengono prese in considerazione dagli organi preposti alla liquidazione e il liquidatore della società decide di procedere alla cancellazione dal registro delle imprese, senza intraprendere alcuna attività diretta all'accertamento del credito o di farlo liquidare.

Tale scelta va interpretata come una rinuncia implicita a quel credito, mentre in presenza di crediti certi e liquidi o di altri beni, se fossero stati conosciuti o comunque non trascurati dal liquidatore, essi devono essere indicati nel bilancio e, quindi, si considerano trasmessi ai soci che ne diventano, rispettivamente contitolari e comproprietari (Cassazione n. 6070 del 12/03/2013; Cassazione n. 6071 del 12/03/2013 e Cassazione n. 6072 del 12/03/2013).

Il Tribunale di Treviso
Sulla questione relativa alla sorte del compenso per l'attività di amministratore del condominio spettante ad una società che si è cancellata dal registro delle imprese prima di incassare il suddetto compenso, si è pronunciato di recente il Tribunale di Treviso con la sentenza n. 2456/2019, pubblicata il 22 novembre 2019, Giudice Dott.ssa Sonia Andreatta.

Nella vicenda esaminata, l'ex amministratore di una società, che dopo aver amministrato un condominio si era cancellata dal registro delle imprese, lo conveniva in giudizio chiedendo, tra l'altro, la sua condanna al pagamento del compenso spettante per l'attività svolta dalla suddetta società in favore dell'ente condominale.

Il condominio, nel costituirsi in giudizio, eccepiva preliminarmente la carenza di legittimazione attiva dell'attore in quanto l'attività di amministratore condominiale era stata svolta dalla società di cui il ricorrente era il legale rappresentante e, comunque, nel caso in cui i crediti di cui era stato chiesto il pagamento, se dovuti, erano divenuti inesigibili, stante l'intervenuta cancellazione della società dal registro delle imprese. Nel merito, il condominio eccepiva l'insussistenza del credito in quanto non inserito nel bilancio finale di liquidazione della società.

Il Tribunale Trevigiano, pur riconoscendo la legittimazione attiva dell'attore ad agire individualmente quale ex socio della società estinta, applicando i principi affermati dalle Sezioni Unite della Cassazione con le citate sentenze, ha escluso la titolarità del credito azionato non essendo l'attore succeduto nella posizione creditoria della società in quanto il credito, per il quale era stata richiesta la condanna del condominio al pagamento, non era stato inserito nel bilancio finale di liquidazione della società, ed ha rigettato la domanda, ritenendo rinunciato l'asserito credito proprio in virtù dell'avvenuta estinzione della società, poiché esso essendo certamente noto agli organi della società al momento della liquidazione avrebbe potuto essere azionato prima della cancellazione dal registro delle imprese.

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