Condominio

Installazione ascensore: senza interesse ad agire la delibera non si impugna

Nel caso specifico non emergeva l'approvazione di alcun preventivo ma solo la richiesta all'amministratore di predisporre un piano di riparto

di Rosario Dolce

L'installazione di un nuovo impianto di ascensore, se discusso in assemblea in termini di preventivo da ripartire, non legittima alcuna impugnazione di sorta, se non consta di una decisione definitiva. Ciò è quanto emerge dalla decisione del Tribunale di Roma, adottata con sentenza numero 11640 del 06 luglio 2021.

Il fatto
Un condòmino romano ha lamentato l'invalidità della decisione siccome, in sede d'adunanza, alcuni partecipanti al condominio avevano manifestato l'interesse alla realizzazione dell'impianto di ascensore e, al pari, avevano invitato l'amministratore a redigere un piano di riparto delle spese (nella misura del 50% per millesimi proprietà e il 50% per altezza di piano).Il giudice capitolino, tuttavia, ha respinto la relativa domanda, assumendo che l'attore non avesse interesse ad agire di cui all'articolo 100 Codice procedura civile.

La sentenza
In particolare – così rammenta il decidente capitolino - per avere diritto di impugnare una delibera, il condòmino deve lamentare e riscontrare non solo l'esistenza di vizi formali ai sensi dell'articolo 1137 Codice civile ma altresì che la “scelta” sia idonea a determinare un mutamento della posizione dei condòmini nei confronti dell'ente di gestione suscettibile di eventuale pregiudizio (Cassazione civile 11214/13). Inoltre, il condomino che intenda impugnare una delibera per assunta erroneità del riparto di una spesa deve allegare e dimostrare di avervi interesse, emergenza che presuppone la derivazione, dalla detta deliberazione, di un suo personale pregiudizio (Cassazione civile 6128/17).

Infine, l'insorgenza dell'obbligo in capo ai singoli condòmini di partecipare alle spese per un intervento di straordinaria amministrazione (quale quello in esame) deve considerarsi conseguenza diretta della correlata delibera assembleare, avente valore costitutivo, cioè direttamente impegnativa per i condòmini (Cassazione civile 10235/13).Ora, nulla di tutto questo era occorso nel caso in specie. Anzi - per come si riporta in sentenza - all'ordine del giorno era stato posto il seguente argomento: «esame ed approvazione preventivi per il montaggio di un ascensore», e, dallo stesso verbale contenente la delibera impugnata, non emergeva l'approvazione di alcun preventivo ma solo la richiesta all'amministratore di predisporre un piano di riparto al fine di meglio rappresentare le eventuali sostenende spese a carico di ciascuno degli interessati.

Conclusione
Conseguentemente, il Tribunale romano ha ritenuto che, nella fattispecie, la delibera oggetto di impugnazione avesse contenuto meramente programmatico (cioè, funzionale ad acquisire tutti gli elementi conoscitivi necessari per raggiungere una decisione) e non costitutivo (come, invece, doveva essere una delibera di spese di straordinaria amministrazione), da cui il rigetto della domanda di invalidazione.

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