Condominio

Non sono impugnabili le cosiddette delibere programmatiche

Per essere interlocutoria o programmatica però una delibera non deve assumere per il condominio carattere vincolante e definitivo

immagine non disponibile

di Fabrizio Plagenza

Il contenuto delle delibera rappresenta, a tutt'oggi, uno degli elementi portatori di maggior contenzioso in materia condominiale. Se, infatti, i vizi formali della delibera sono spesso al centro di contrasti tra le parti, il vero fulcro della diatriba, continua a concentrarsi nel contenuto della decisione assembleare. Va ricordato, peraltro, che vi sono vizi di diverso genere che possono inficiare la validità e l'efficacia del deliberato così come, in alcuni casi, mancano proprio i presupposti per impugnare la delibera.

Le tipologie di delibere viziate
Come noto, la prima e più importante distinzione all'interno dei vizi è quella tra nullità ed annullabilità. Le sezioni Unite della Cassazione, ormai da tempo, hanno distinto le ipotesi di nullità da quelle di annullabilità, precisando che sono da ritenersi nulle le delibere prive degli elementi essenziali, con oggetto impossibile o illecito (contrario all'ordine pubblico, alla morale e al buon costume), con oggetto che non rientra nella competenza dell'assemblea, che incidono sui diritti individuali, sulle cose, sui servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini o comunque invalide in relazione all'oggetto.

Sono, invece, da ritenersi annullabili le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari attinenti al procedimento di convocazione o informazione in assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione, quelle che richiedono maggioranze qualificate in relazione all'oggetto Cassazione sezioni Unite 4806/05).

Le delibere preparatorie
Vi sono, poi, le delibere cosiddette preparatorie, programmatiche od interlocutorie, le quali non sono impugnabili poichè non hanno un contenuto decisorio. Sul tema, è opportuno segnalare i precedenti giurisprudenziali maggiormente rilevanti che si riscontrano nella sentenza 10235 del 2013 con cui la Suprema corte di Cassazione ha rilevato che «in relazione alle spese relative agli interventi di straordinaria manutenzione (…) la delibera giuridicamente rilevante a tal fine è solo quella con la quale tali interventi siano effettivamente approvati in via definitiva, con la previsione della commissione del relativo appalto e l'individuazione dell'inerente piano di riparto dei corrispondenti oneri, non sortendo alcuna incidenza al riguardo l'adozione di una precedente delibera assembleare meramente preparatoria od interlocutoria, che non sia propriamente impegnativa per il condominio e che non assuma, percio', carattere vincolante e definitivo per l'approvazione dei predetti interventi».

La pronuncia più recente
Recentemente, sulla questione della delibera programmatica, è intervenuto il Tribunale di Roma, con la sentenza 15469 depositata il 4 novembre 2020. Nel caso trattato dal Tribunale capitolino, un condomino aveva impugnato una delibera ass embleare, poi annullata con successiva delibera, ritenendola illegittima in quanto l'assemblea non si sarebbe limitata alla nomina di una commissione che esaminasse i preventivi (cosa che sarebbe stata legittima) ma, al contrario, avrebbe demandato alla commissione stessa, la decisione sulla scelta della ditta che avrebbe, successivamente svolto i lavori.

Il Giudice, dopo aver dichiarato cessata la materia del contendere vista la successiva delibera con la quale si era provveduto ad annullare la precedente decisione oggetto del giudizio, ha tuttavia ritenuto che «la delibera adottata non può ritenersi meramente programmatica avendo dato espressamente mandato all'amministratore di scegliere la controparte e concludere il contratto (..affidare i lavori alla ditta prescelta)».

La sentenza in commento richiama un precedente giurisprudenziale ed, in particolare, l'ordinanza 33057 del 20 dicembre 2018 della Cassazione che, secondo il Tribunale di Roma, «riproduce esattamente la fattispecie di cui alla citata sentenza della Suprema corte, in linea con il precedente già richiamato da parte attrice in citazione». Su queste basi, il Tribunale di Roma ha accolto l'impugnativa con condanna del condominio al pagamento delle spese di lite.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©