Condominio

La delibera è valida se si omettono i favorevoli, ma sono indicati contrari e assenti con le relative quote

Nel caso esaminato era presente la lista completa dei condomini ed era legittimo il quorum deliberativo

di Selene Pascasi

Delibera annullabile se dal verbale non siano individuabili i singoli condòmini assenzienti, dissenzienti, assenti con il valore delle rispettive quote. Non lo è, invece, la delibera che – pur non riportando l'indicazione nominativa di chi abbia votato a favore – comunque contenga l'elenco dei presenti, personalmente o per delega, con i relativi millesimi, degli astenuti e di chi abbia votato contro assieme al valore complessivo delle rispettive quote millesimali. Tali dati, infatti, consentono sia di stabilire con certezza, per differenza, quanti e quali condòmini abbiano votato a favore e sia di verificare che la decisione assunta abbia superato il quorum legale. Lo afferma la Corte di appello di Salerno con sentenza numero 593 del 10 giugno 2020.

La vicenda
Apre la lite, la richiesta – formulata da un proprietario e accolta dal Tribunale – di annullamento di una delibera. Dalla disamina del verbale, spiega il giudice richiamando la pronuncia della Cassazione a sezioni Unite 4806/2005, era emerso che due condòmini, pur avendo partecipato all'assemblea, non comparivano nell'elenco dei presenti e neanche risultava indicata la loro quota. Quelle informazioni, però, erano essenziali per riscontrare la valida costituzione dell'assemblea ed erano di per sé causa di annullamento della deliberazione. Il verbale, peraltro, prosegue il Tribunale, conteneva l'indicazione nominativa soltanto dei contrari e non dei favorevoli. Omissione che impediva di appurare per differenza quanti e quali condòmini e per quale valore avessero espresso voto favorevole alle decisioni ai fini della verifica del quorum richiesto per ciascuna.

Valida la delibera da cui si desumono i dati
Il condominio porta la controversia in appello e vince. In tema di delibere di assemblee condominiali – ricorda la Corte di secondo grado – è annullabile la delibera il cui verbale contenga omissioni relative all'individuazione dei singoli condòmini assenzienti, dissenzienti, assenti o al valore delle rispettive quote. Tuttavia, marca, non è annullabile la delibera il cui verbale, ancorché non riporti l'indicazione nominativa di chi abbia vot ato a favore, contenga l'elenco dei presenti, personalmente o per delega, con i relativi millesimi, e l'indicazione nominativa degli astenuti, dei contrari e del valore complessivo delle rispettive quote millesimali.

Questi elementi, del resto – conclude il Collegio di appello – consentono di stabilire con sicurezza, per differenza, quanti e quali condòmini abbiano espresso voto favorevole, e di verificare che la delibera assunta abbia superato il quorum richiesto dall'articolo 1136 del Codice civile. Ma la giurisprudenza ha pure sottolineato che, dovendo il verbale attestare quanto accade in assemblea, la mancata indicazione del totale dei partecipanti al condominio non incide sulla validità del verbale se a tale ricognizione non abbia proceduto l'assemblea trattandosi di incompletezza che non diminuisce la possibilità di un controllo esterno della regolarità delle delibere (Cassazione 24132/2009).

Le conclusioni
Ebbene, nella vicenda, il verbale conteneva un elenco nominativo dei presenti o per delega con specifica delle quote e dava atto della partecipazione dei due condòmini non inseriti in elenco. Delibera regolare anche per quorum, avendo incassato un numero di voti superiore al terzo dei partecipanti ed al terzo del valore dell'edificio. Di qui, l'accoglimento pieno dell'appello.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©