L'esperto rispondeCondominio

I paranchi sono illegittimi?

Nel mio condominio alcuni condòmini con abitazioni all'ultimo piano hanno installato paranchi. Tutto ciò non sembra legalmente possibile considerata la pericolosità nel trasporto di merci: stabilità per ancoraggio non idoneo, oscillazione cavo, cestello non idoneo, danni a cose e persone. Puo l’amministratore richiedere la rimozione e vietarne l’uso?

di Rosario Dolce

La domanda

Nel mio condominio alcuni condòmini con abitazioni all'ultimo piano hanno installato paranchi. Tutto ciò non sembra legalmente possibile considerata la pericolosità nel trasporto di merci: stabilità per ancoraggio non idoneo, oscillazione cavo, cestello non idoneo, danni a cose e persone. Puo l’amministratore richiedere la rimozione e vietarne l’uso?

A cura di Smart24 Condominio

Al lettore si può offrire una risposta, richiamando la previsione contenuta nell'articolo 1122 codice civile, novellato dalla riforma del 2013, a mente del quale: “Nell'unità immobiliare di sua proprietà ovvero nelle parti normalmente destinate all'uso comune, che siano state attribuite in proprietà esclusiva o destinate all'uso individuale, il condominio non può eseguire opere che rechino danno alle parti comuni ovvero determinino pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell'edificio. In ogni caso, è data notizia all'amministratore che en riferisce all'assemblea”.

Quindi, possiamo ritenere, astrattamente, che il paranco realizzato dai condòmini sia da ritenersi legittimo nella misura in cui non si ponga in violazione del decoro architettonico o in spregio ai parametri della sicurezza per la tutela della incolumità dei più (in punto, di danno estetico si cfr Cassazione civile 2743/2005).Quanto poi agli aspetti procedurali, secondo la impostazione della norma, tali interventi “devono” essere direttamente inibiti dall'assemblea dei condòmini, convocata, a tal fine (“in ogni caso”), dall'amministratore. Ogni valutazione, dunque, va apprezzata per caso concreto, con decisione da rimettere all'assemblea dei condòmini.

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