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Paranco installato da un condomino non residente, come comportarsi?

Per un paranco (elevatore a bandiera) installato precedentemente alla costituzione del condominio e nomina dell’amministratore, su sollecitazione di un condomino, nuovo proprietario e non residente al momento dell'installazione, l'amministratore attuale come deve comportarsi? Quali autorizzazioni chiedere al condomino? È necessario un nulla osta da parte degli enti competenti (Asl-Comune). E quali sono le azioni da intraprendere, eventualmente, per la rimozione?

di Raffaele Cusmai

La domanda

Per un paranco (elevatore a bandiera) installato precedentemente alla costituzione del condominio e nomina dell’amministratore, su sollecitazione di un condomino, nuovo proprietario e non residente al momento dell'installazione, l'amministratore attuale come deve comportarsi? Quali autorizzazioni chiedere al condomino? È necessario un nulla osta da parte degli enti competenti (Asl-Comune). E quali sono le azioni da intraprendere, eventualmente, per la rimozione?

A cura di Smart24 Condominio

In base al primo comma dell'art. 1120, i condomini, con il voto della maggioranza degli intervenuti ed almeno i due terzi del valore dell'edificio., possono disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento o all'uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni.

Di converso, lo stesso articolo stabilisce il divieto di apportare quelle innovazioni che arrechino pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza dell'edificio, e cioè quelle opere nuove che possono determinare un indebolimento delle fondamenta o delle strutture portanti dell'edificio o capaci di una potenziale diminuzione della tutela personale e patrimoniale dei singoli condomini all'interno dello stabile. In particolare, l'esecuzione di opere contrarie alle esigenze di stabilità dell'edificio dà diritto agli altri condomini di ottenere la rimessione in pristino (Cass. n. 4958/1981).

È bene, inoltre, precisare che una simile installazione non può ritenersi ricompresa nelle ipotesi atte a favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche egli edifici privati, che la Suprema Corte (cfr. Cass. civ. Sez. VI - 2 Ordinanza, 09/03/2017, n. 6129) “indispensabile ai fini dell'accessibilità dell'edificio e della reale abitabilità dell'appartamento, e rientra, pertanto, nei poteri spettanti ai singoli condomini ai sensi dell'art. 1102 c.c.”.

Inoltre, qualora il condomino abbia installato l'elevatore, ai sensi dell'art. 1122 c.c., su una parte di sua proprietà o di uso esclusivo, dandone preventiva notizia all'amministratore e senza che sia necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea di condominio e, tuttavia, abbia arrecato un danno, sarà il caso il giudice ad inibire la destinazione, ordinando la rimozione delle opere pregiudizievoli, qualora sia stata ritualmente proposta la domanda in tal senso (cfr. Cass. civ. Sez. II, 17/04/2001, n. 5612).

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