Condominio

L'acquirente è tenuto al pagamento delle spese straordinarie deliberate dal precedente proprietario

Vige il principio di solidarietà passiva. Poi l’acquirente potrà rivalersi sul proprio dante causa

di Eugenia Parisi

Un condomino, in opposizione al decreto ingiuntivo notificatogli dal condominio, conveniva in giudizio l'amministratore per sentir dichiarare la sua estraneità all'obbligo di contribuzione delle spese straordinarie, deliberate in epoca antecedente l'acquisto del suo immobile.

L'orientamento prevalente
Il Tribunale di Vasto, investito della questione, nella recente sentenza 2/2021, ha avuto modo di richiamare l'orientamento giurisprudenziale consolidato nel tempo e ribadito dalla sentenza della Cassazione civile sezione terza 21860/2020, secondo cui, quando si verifica l'alienazione di una porzione esclusiva posta nel condominio, in seguito all'adozione di una delibera assembleare, antecedente alla stipula dell'atto traslativo, volta all'esecuzione di lavori consistenti in innovazioni, straordinaria manutenzione o ristrutturazione, ove non sia diversamente convenuto nei rapporti interni tra venditore e compratore, i relativi costi devono essere sopportati dal primo, anche se poi i lavori siano stati, in tutto o in parte, effettuati in epoca successiva, con conseguente diritto dell'acquirente a rivalersi nei confronti del proprio dante causa, per quanto pagato al condominio in forza del principio di solidarietà passiva di cui all'articolo 63 delle disposizioni attuative del Codice civile.

La ripartizione delle spese
Tale momento rileva anche per imputare l'obbligo di partecipazione alla spesa nei rapporti interni tra venditore e compratore, se gli stessi non si siano diversamente accordati, rimanendo, peraltro, inopponibili al condominio i patti eventualmente intercorsi tra costoro. L'obbligo del cessionario nei confronti del condominio si configura in capo a chiunque, sia pure, come nel caso in esame, in dipendenza di aggiudicazione forzata, succeda nella proprietà dell'immobile condominiale, non trovando applicazione il disposto dell'articolo 2919 Codice civile, in materia di esecuzione forzata.

Il rigetto della domanda
In virtù del richiamato principio, la domanda attorea è stata disattesa con contestuale conferma del decreto ingiuntivo e condanna al pagamento delle spese di lite affrontate dal condominio, effettuato sulla base dei valori medi dei parametri tabellari, ai sensi del Dm 55 del 10 marzo 2014.

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