Condominio

La delibera è «titolo di credito» e va impugnata per evitare il decreto ingiuntivo

di Selene Pascasi

Le delibere, anche se impugnate, restano vincolanti per i condòmini salvo che il giudice ne sospenda l'efficacia esecutiva. Non potrebbe essere diversamente trattandosi di titoli di credito in favore del condominio che, provando l'esistenza del credito, legittimano sia la concessione del decreto ingiuntivo che la condanna del singolo al pagamento nel giudizio di opposizione eventualmente proposto contro l'ingiunzione. Lo afferma il Tribunale di Lecco con sentenza n. 121 del 15 febbraio 2019.
Apre la lite l'opposizione a un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo promossa da una S.r.l. condannata a pagare più di 11 mila euro, oltre interessi e altri oneri, per il mancato pagamento delle spese condominiali relative al saldo di gestione e al preventivo di un biennio. Mancavano – ad avviso della società – i presupposti per avanzare la pretesa essendo l'ingiunzione illegittima e infondata. E comunque, aggiunge, previa eventuale declaratoria di nullità, illegittimità o inesistenza della relativa delibera e di tutte le precedenti, l'importo effettivamente dovuto andava determinato con consulenza tecnica. Il condominio, però, insiste nelle richieste evidenziando come il decreto fosse suffragato dai carteggi richiesti per legge.
Sospesa la provvisoria esecuzione dell'ingiunzione e tentato inutilmente l'accordo transattivo, il Tribunale rigetta l'opposizione: dal fascicolo risultava che durante l'assemblea – preceduta da regolare convocazione – si illustrava ai condomini la grave situazione economica e amministrativa lasciata dal vecchio amministratore che aveva omesso non solo di consegnare i documenti completi della gestione condominiale ma anche di riferire della notifica dell'atto di precetto.
Di seguito, riunitasi l'assemblea in via straordinaria, il nuovo amministratore avvisava i partecipanti della grave situazione debitoria legata in parte a debiti nei confronti dei fornitori ed in parte a ratei condominiali scaduti e non saldati. Voce, l'ultima, cui andavano ricondotte anche le somme ingiunte alla legale rappresentante della S.r.l. e ad altri condòmini morosi. Sul punto, va ricordato quanto sostenuto dalla Corte di cassazione con pronuncia 10427/2000, ossia che l'amministratore può «promuovere il procedimento monitorio per la riscossione degli oneri condominiali e l'eventuale opposizione da parte del condomino ingiunto potrà riguardare la sussistenza del debito e la documentazione posta a fondamento dell'ingiunzione, ovvero il verbale della delibera assembleare, ma non può estendersi alla nullità o annullabilità della delibera avente ad oggetto l'approvazione delle spese condominiali, che dovranno invece essere fatte valere in via separata con l'impugnazione». E allora, il condomino che intenda tutelarsi avverso la delibera – quanto agli importi delle spese indicati nei conti e le relative partizioni vincolanti anche per gli assenti – ha l'onere di attivarsi procedendo con un'autonoma impugnazione accompagnata, se ritiene, dalla richiesta di sospensione.
Peraltro, aggiunge il Tribunale, se le delibere su cui si basa un decreto ingiuntivo approvano un piano di riparto, le stesse – essendo veri e propri titoli di credito –hanno carattere dichiarativo e non costitutivo del diritto creditorio dei condòmini (Cassazione, Sezioni Unite 4421/07) e hanno come unico rimedio impugnatorio il procedimento previsto dall'articolo 1137 del Codice civile. Tuttavia, conclude il giudice lombardo, tali delibere restano vincolanti per i singoli anche se impugnate, salvo che se ne disponga la sospensione dell'efficacia esecutiva.
Del resto, sono decisioni che costituiscono titoli di credito in favore del condominio e prove idonee dell'esistenza del credito che legittimano sia la concessione del decreto ingiuntivo che la «condanna del condomino a pagare le somme nel giudizio d'opposizione che quest'ultimo proponga contro tale decreto» (Cassazione 2387/03). Ma nella vicenda la S.r.l. – venuta a conoscenza della deliberazione solo a seguito della notifica del decreto ingiuntivo – non aveva impugnato la discussa delibera, né separatamente né nel giudizio di opposizione al decreto.
Di conseguenza, il credito vantato dal condominio, documentato in modo inoppugnabile dal verbale d'approvazione del rendiconto, poteva senz'altro ritenersi certo, liquido ed esigibile ed elevarsi al rango di prova scritta della volontà assembleare. Esso, perciò, era idoneo a costituire un titolo di credito del condominio e giustificare la concessione del decreto ingiuntivo e della sua provvisoria esecutività. A difettare, peraltro, nella vicenda, un'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione. Si motiva così la decisione del Tribunale di rigettare l'opposizione proposta dalla società e confermare l'ingiunzione.

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