Condominio

La tempestiva correzione del rendiconto rende inefficace l'impugnazione

Nel caso in esame gli attori non avevano nemmeno dimostrato l’interesse ad agire nel chiederne la nullità

di Eugenia Parisi

I comproprietari di un'unità immobiliare all'interno di un condominio impugnavano una delibera nella parte concernente l'approvazione del rendiconto consuntivo, del relativo riparto delle spese, nonché la nomina dell'amministratore e la determinazione del suo compenso, chiedendo la contestuale sospensione dell'esecutività della delibera stessa.

A fondamento della domanda, deducevano l'inosservanza del termine di cinque giorni, previsto dall'articolo 66 disposizioni attuative Codice civile, per la comunicazione della convocazione dell'assemblea ed una serie di gravi errori ed omission i nella rendicontazione delle spese, con ripercussioni sul rendiconto preventivo relativo all'anno successivo, quali la mancanza del rendiconto condominiale, ai sensi dell'articolo 1130 bis Codice civile, l'omessa indicazione dell'avvenuto pagamento o meno delle spese indicate e delle spese delle gestioni pregresse nei conguagli finali, ed altre questioni.

Il condominio si costituiva in giudizio, opponendo l'inammissibilità e/o l'improcedibilità della domanda per intervenuta cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'articolo 2377, comma 8, Codice civile, essendo stata la delibera impugnata sostituita da altra, successivamente approvata, avente ad oggetto l'approvazione dei medesimi rendiconti consuntivo e preventivo, redatti nuovamente per migliorarne la comprensibilità - ancorché senza variarne le cifre complessive - ed integrati con l'aggiunta di alcuni prospetti.

L'effetto sanante della successiva delibera
La controversia è stata definita con la sentenza del Tribunale di Milano 5607/2020 secondo cui, in primo luogo, risultava inequivocabilmente provato che l'assemblea condominiale avesse nuovamente approvato, prima dell'instaurazione del giudizio, il rendiconto consuntivo relativo alla gestione precedente e che detto nuovo rendiconto fosse diverso da quello precedente, avendovi il condominio apportato modifiche finalizzate a migliorarne la comprensione ed a superare le criticità evidenziate dagli attori, intervenendo proprio sugli aspetti contestati, posto che il rendiconto conteneva tutti gli elementi richiesti dall'articolo 1130 bis Codice Civile, che consentono di desumere la situazione patrimoniale del condominio, ossia fondi disponibili, registro di contabilità con i movimenti in entrata ed in uscita, riepilogo finanziario e nota esplicativa sintetica della gestione.

La cessazione della materia del contendere
Ciò chiarito, è noto, in diritto, il consolidato orientamento giurisprudenziale, ribadito anche recentemente dalla Cassazione con l'ordinanza 10847/2020, secondo cui in tema di impugnazione delle delibere condominiali, la sostituzione della delibera impugnata con altra adottata dall'assemblea in conformità della legge, facendo venir meno la specifica situazione di contrasto fra le parti, determina la cessazione della materia del contendere, analogamente a quanto disposto dall'articolo 2377, comma 8, Codice civile, dettato in tema di società di capitali, a condizione che la nuova deliberazione abbia un identico contenuto e che cioè provveda sui medesimi argomenti, della deliberazione impugnata, ferma soltanto l'avvenuta rimozione dell'iniziale causa di invalidità.

È conforme anche la sentenza della Cassazione 10683/2002 per cui la sostituzione della delibera condominiale invalida con altra di identico contenuto - nella specie, si trattava di una delibera di conferma dell'amministratore - determina il venir meno dell'interesse all'impugnazione della prima delibera per difetti formali. Pertanto, gli attori non avevano legittimo interesse a far valere vizi formali ormai superati dall'intervenuta sostituzione della delibera invalida con quella successiva, ritualmente adottata, che, rimuovendoli, aveva prodotto un effetto sanante.

Il difetto d'interesse ad agire
Sotto diverso profilo, il difetto di interesse ad impugnare la delibera di approvazione del rendiconto e del relativo riparto è conseguito pure dal fatto che gli attori nemmeno avevano allegato uno specifico pregiudizio patrimoniale patito (si veda, tra le altre, Corte appello Bari, numero 973/2019 per cui, per impugnare la deliberazione assembleare relativa all'approvazione del bilancio, il condomino ha l'onere di allegare e dimostrare di avere interesse all'impugnazione stessa, rappresentando e provando che l'errore contabile ha inciso negativamente nella sua sfera giuridica- patrimoniale).

Secondariamente poi, non vi era nemmeno stata impugnazione della delibera successiva, conseguentemente divenuta definitiva: gli attori, infatti, non avevano dimostrato di aver impugnato anche quest'ultima e nemmeno avevano replicato all'eccezione - ormai spirati i termini per l'impugnazione - circa la sopravvenuta definitività della successiva delibera, per mancata proposizione del gravame; di conseguenza, essi non avevano, perciò, alcun concreto interesse alla rimozione delle delibera impug nata perché l'eventuale accoglimento della domanda non avrebbe prodotto alcuna pratica conseguenza nei loro confronti, stante la definitività del rendiconto di gestione che recava saldi invariati.

Poiché quindi la nuova delibera era antecedente all'instaurazione del giudizio, è stato dichiarato il difetto di agire degli attori - non la cessazione della materia del contendere, che può essere pronunciata per fatti sopravvenuti nel corso del giudizio - con riguardo all'impugnazione dei punti all'ordine del giorno della delibera precedente.

Rigetto degli ulteriori motivi d'impugnazione
Non hanno ricevuto accoglimento nemmeno le rimanenti richieste circa il fondo che risultava correttamente accreditato ai condomini mediante azzeramento delle singole posizioni di morosità, come riportato nella voce “movimenti personali”, mentre le somme versate dagli aggiudicatari delle unità immobiliari vendute all'asta erano state riportate, per ciascuna posizione indicata nominativamente, sotto la voce “rate versate”, nonché, unitariamente e complessivamente, alla voce “totale recuperato”.

Infine, nel verbale di nomina del nuovo amministratore si leggeva che, in aggiunta al compenso per la gestione ordinaria, nell'ammontare indicato, l'assemblea aveva deliberato di riconoscergli altresì quale compenso extra ed incentivo per la gestione futura la percentuale del 10% sui recuperi dei debiti condominiali delle gestioni passate e, dunque, il compenso contestato è risultato dovuto, tanto più che, a seguito di tale deduzione, gli attori non avevano insistito, nemmeno limitatamente all'ammontare del compenso aggiuntivo.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©