Condominio

Mediazione e opposizione a decreto ingiuntivo: prima applicazione della sentenza della Cassazione

Le Sezioni unite hanno posto in capo al creditore l’onere di avvio della procedura. Il Tribunale di Roma ha dato il primo via libera

di Fabrizio Plagenza

Ci eravamo lasciati con la riflessione a seguito della pronuncia resa dalle Sezioni unite della Cassazione in merito all'onere dell'esperimento del procedimento di mediazione in caso di opposizione a decreto ingiuntivo. E' innegabile, infatti, che la sentenza 19596/2020 del 7 luglio 2020 depositata in cancelleria il 18 settembre 2020, con cui si sono pronunciate le Sezioni Unite abbia portato la miglior dottrina ad interrogarsi sulle sorti dei procedimenti in corso.

I contenuti della pronuncia della Cassazione
Ricordiamo che la pronuncia in questione ha, in breve, posto a carico del creditore opposto l'onere di attivarsi per introdurre il procedimento di mediazione ex articolo 5 del Dlgs 28/2010, con ciò ribaltando l'orientamento giurisprudenziale che si era consolidato negli anni quasi in modo uniforme, a seguito della sentenza della Cassazione 24629/2015, in forza della quale l'onere spettava, invece, al debitore opponente.

Puntuale arriva il provvedimento reso dal Tribunale di Roma, in data 30 settembre 2020, con cui il Giudice nella causa patrocinata dal sottoscritto, in sede di trattazione scritta dell'udienza, a causa del periodo contingenziale imposto dal Coronavirus, ha adottato la decisione maggiormente audace ma decisamente apprezzabile e ragionevole con cui, in sostanza, ha concesso nuovamente i termini per depositare l'istanza di mediazione, già spirati, assegnandoli questa volta alla parte opposta, alla luce della sentenza resa dalle Sezioni unite.

La sentenza del Tribunale di Roma
Si legge, infatti, nella motivazione del provvedimento reso a verbale dell'udienza del 30 settembre 2020 che «considerato che medio tempore è intervenuta la nota pronuncia a Sezioni unite (19596/20 del 18 settembre 2020) con la quale la Corte ha stabilito che l'onere di introdurre il procedimento di mediazione grava non già sull'opponente (come aveva in precedenza affermato in altra pronuncia) bensì su parte creditrice opposta» e «ritenuto pertanto di dover sanare tale situazione procedendo alla riassegnazione del termine a parte opposta, che diversamente risulterebbe ingiustamente pregiudicata dalla mancata introduzione del procedimento della quale il giudicante aveva onerato controparte», il Giudice ha assegnato a parte opposta un (nuovo) termine di trenta giorni per avviare la mediazione, fissando una nuova udienza a data successiva.

Considerazioni
Avevamo piantato il seme del dubbio sull'esito dei procedimenti in corso e, dopo pochi giorni, possiamo commentare un primo provvedimento reso da una sezione specializzata in materia condominiale, emesso da un importante Tribunale come quello romano. Certamente il provvedimento può essere accolto con favore atteso che, da un lato, privilegia l'opportunità che le parti possono trarre da una mediazione ed, al contempo, nel non pregiudicare i diritti di alcuno, rimette nei termini azzerando il tempo trascorso senza che nessuno avesse depositato l'istanza di mediazione.

A parere di chi scrive si tratta di un provvedimento di cui si auspica una replica nei casi analoghi. In materia condominiale, dunque, gli amministratori che abbiano ottenuto un decreto ingiuntivo per omesso pagamento, ad esempio, degli oneri condominiali, dovranno entrare nell'ottica della nuova era che la sentenza 19596/2020 resa dalle Sezioni unite della Suprema corte ha ormai introdotto.

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