Condominio

Cosa accadrà ai procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo dopo le Sezioni Unite

di Fabrizio Plagenza

Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza Num. 19596/2020, del 7.7.2020 depositata in Cancelleria il 18 settembre 202 ( si veda il Quotidiano del Sole 24 Ore - Condominio del 19 settembre ), si sono ormai pronunciate chiarendo, in sostanza, che è il creditore opposto a dover attivarsi per introdurre il procedimento di mediazione ex art. 5 del D.Lgs. 28/2010.

Orientamento ribaltato
Bisogna, dunque, prendere atto che questa pronuncia ribalta l'orientamento giurisprudenziale che si era consolidato negli anni quasi in modo uniforme, a seguito della (altrettanto) nota sentenza della Corte di Cassazione, n. 24629 del 2015, a mente della quale l'onere spettava, invece, al debitore opponente.E' lecito, adesso, chiedersi quali saranno le sorti dei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo. E' nota la valenza delle sentenze emesse dalla Suprema Corte che, nel nostro Ordinamento, è al vertice della giurisdizione ordinaria.

Tra le principali funzioni che la legge attribuisce alla Corte di Cassazione vi è quella di assicurare “l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, l'unità del diritto oggettivo nazionale, il rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni”. Proprio per assicurare l'uniforme interpretazione del diritto nazionale, in determinati casi essa (la Suprema Corte) è chiamata a pronunciarsi nella composizione definita a sezioni unite.

Gli scenari che si aprono
Le sezioni unite della Corte di Cassazione si pronunciano, infatti, in particolari casi tra i quali, principalmente, quello in cui ci sia da risolvere un contrasto sulla soluzione di una questione giuridica decisa in passato in modo opposto dalle singole sezioni semplici.Alla luce della sentenza n. 19596/2020, ci si chiede quali siano gli scenari prossimi in merito ai giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo con specifico riferimento all'omessa introduzione del procedimento di mediazione obbligatorio per materia.

E infatti potrebbe accadere, ad esempio, che un giudizio di opposizione si sia concluso senza che parte opponente abbia depositato istanza di mediazione ed il Giudice abbia emesso sentenza di improcedibilità dell'opposizione. In questi casi, la parte opponente, alla luce della sentenza delle Sezioni Unite, proporrà appello? E se i termini per impugnare la sentenza siano oramai spirati?

Ed ancora, nei giudizi in essere, dunque attualmente pendenti, in cui il termine assegnato dal Giudice all'opponente o alle parti prima della nota sentenza sia già passato senza che nessuno abbia introdotto il procedimento di mediazione, come si pronuncerà il giudice adito? Deciderà per l'improcedibilità della domanda sulla base del fatto che al momento in cui assegnava il termine di 15 giorni per depositare l'istanza di mediazione, non era ancora stata pubblicata la sentenza delle Sezioni Unite? Oppure propenderà per l'applicazione del principio di diritto enunciato solo adesso con la sentenza n. 19596/2020?

Oppure, ancora, assisteremo ad audaci Magistrati che assegneranno nuovamente il termine per introdurre il procedimento di mediazione, con la consapevolezza delle parti che, oggi, tale onere grava sul creditore opposto e non più sul debitore opponente?

La questione non è di poco conto posto che nel nostro Ordinamento non vige (come nei sistemi anglosassoni) il principio del precedente vincolante. Motivo per il quale le sentenze, nel nostro Ordinamento non sono equiparate alle leggi.

Quando però la pronuncia è resa dalla Corte di Cassazione a Sezione Unite, in quel caso essa svolge funzione di “nomofilachia” (uniforma il diritto). In questi casi, per così dire, la sentenza è “più che una sentenza” : essa prescrive alle altre autorità giurisdizionali come andrà applicata una certa norma di legge da quel momento in poi. Ed è proprio questo un nodo essenziale da sciogliere. Il momento da cui far decorrere gli effetti della sentenza n. 19596/2020.

Certamente dovremo attendere i primi provvedimenti emessi dai Giudici. Sicuramente, la prospettiva dettata dalle Sezioni Unite, invertendo l'onere di introdurre il procedimento di mediazione, ponendolo, adesso, a carico del creditore opposto, impone a quest'ultimo di riconsiderare l'opportunità del procedimento stesso. Se, infatti, dapprima la posizione attendista con cui l'opposto attendeva l'azione o l'omissione da parte del debitore ingiunto, poteva risultare strategicamente utile e vittoriosa nel caso in cui l'opponente non si fosse attivato, oggi, non v'è chi non veda come il creditore sia sempre incentivato a ricorrere alla mediazione.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©