Condominio

Rifacimento cortile e giardini, come ripartire le spese?

Come deve essere ripartita la spesa di rifacimento di solaio per problematiche infiltrative? Preciso che parte del camminamento è su cortile condominiale e parte su giardini in usco esclusivo e al di sotto ci sono in parte box e in parte area di manovra su corsello. Inoltre gradirei sapere la ripartizione spese di rifacimento impermeabilizzazione, movimentazione terra , rimozione e messa a dimora delle piante e rifacimento dei camminamenti delle aree in uso esclusivo agli appartamenti di piano terra.

Nel caso del lettore, per come descritto, sembrerebbe che il viale di accesso al condominio svolga anche funzione di copertura dei sottostanti box, o di parte di essi, così come di altre strutture. Ad ogni buon conto, laddove la fattispecie dovesse essere, in effetti, ricondotta a tale situazione le relative spese di manutenzione andranno ripartite in forza del disposto dell'art. 1125 Codice civile.

La giurisprudenza è costante nell'affermare che qualora si debba procedere alla riparazione del cortile o viale di accesso all'edificio condominiale, che funga anche da copertura per i locali sotterranei di proprietà esclusiva di uno o più condòmini, ai fini della ripartizione delle relative spese non si può ricorrere al criterio previsto dall'art. 1126 codice civile (sul presupposto dell'equiparazione del bene fuori dalla proiezione dell'immobile condominiale, ma al servizio di questo, ad una terrazza a livello), ma si deve, invece, procedere ad un'applicazione analogica dell'art. 1125 codice civile, il quale accolla per intero le spese relative alla manutenzione della parte della struttura complessa identificantesi con il pavimento del piano superiore a chi, con l'uso esclusivo della stessa, determina la necessità dell'inerente manutenzione, in tal senso verificandosi un'applicazione particolare del principio generale dettato dall'art. 1123, comma 2, codice civile ( da ultimo, si veda, Cassazione Civile, ordinanza 14 settembre 2017 n. 21337 )

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