Condominio

Anche il verbale assembleare può provare la presenza molesta di rumori

Grazie alle testimonianze dei condomini raccolte

di Rosario Dolce

Il disturbo alla quiete pubblica arrecato dalla musica ad alto volume diffusa da un locale notturno e dal bivacco dei frequentatori all'esterno (e, quindi, sotto l'edificio condominiale) può essere provato anche ricorrendo alle lamentele dei condòmini contenute nel verbale assembleare. Tale principio si può ben ricavare dal tenore della sentenza emessa dalla Cassazione, sezione penale, numero 26077 del 02 luglio 2020.

La vicenda
Nello specifico il titolare di un'osteria - per come si legge nel provvedimento - disturbava la quiete pubblica, con grave pregiudizio degli abitanti della zona cui veniva impedito il riposo, con due diverse condotte:- la prima, di natura commissiva, siccome diffondeva in orario notturno musica ad alto volume;- la seconda, di natura omissiva, perché non interveniva nei confronti di numerosi avventori che stazionavano nei pressi del locale e che schiamazzavano sino alla prime ore del mattino.

In quanto tale, lo stesso è stato imputato e poi condannato a norma dell'articolo 659 Codice penale, per il quale «chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 309».

Il tipo di reato
La disposizione in oggetto è posta a tutela della tranquillità e della serenità della collettività, minacciata da schiamazzi e rumori molesti di qualsiasi tipo. Trattasi di reato di pericolo presunto e pertanto, ai fini della sua configurabilità, non è necessaria la prova dell'effettivo disturbo arrecato a più persone, ma è sufficiente l'idoneità della condotta a disturbare un numero indeterminato di persone.Così, in ragione di tale ultimo aspetto, il giudice di legittimità ha ritenuto che per raggiungere la prova sull' intollerabilità dei rumori fosse sufficiente ricorrere a parametri soggettivi.

In altri termini, per ritenere suffragata la prova richiesta dalla fattispecie di reato, non occorrerebbe ricorrere alle risultanze di strumenti di rilevazione dei rumori, potendo ritenere sufficiente anche il contenuto di un verbale assembleare, specie se corroborato dalle risultanze delle prove testimoniali, acquisite nel corso del giudizio («la situazione si è protratta per diversi anni, tanto è vero che, nel verbale dell'assemblea del condominio di … del 10 novembre 2014, si dava atto della richiesta dei condomini di segnalare alla Polizia Municipale i rumori e gli schiamazzi provenienti dall'osteria»).

Non è necessaria una prova effettiva
In effetti, «… per la responsabilità per il reato di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone non implica, attesa la natura di illecito di pericolo presunto, la prova dell'effettivo disturbo di più persone, essendo sufficiente l'idoneità della condotta a disturbarne un numero indeterminato, con la conseguenza che la prova del disturbo può essere liberamente raggiunta, purché il convincimento del giudice sia sorretto da adeguata motivazione, come avvenuto nel caso di specie, stante il pertinente richiamo a un numero non esiguo di dichiarazioni dei soggetti interessati, ciascuno dei quali ha confermato l'esistenza degli schiamazzi, pur risiedendo in abitazioni diverse, tutte però limitrofe al locale».

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