Condominio

È punito il ristoratore che disturba il condominio

Deve trattarsi di molestia percepita da un numero indeterminato di persone

di Giulio Benedetti

Il tema dei difficili rapporti , sotto il profilo del rumore , dei pubblici esercizi all'interno dei condomini è particolarmente diffuso nei Tribunali. In verità per il giudice non è facile stabilire il limite esistente tra la libertà di esercizio imprenditoriale e la tutela della tranquillità dei condòmini e quale sia prevalente. L'art.icolo 833 Codice civile vieta gli atti di emulazione , ovvero gli atti che abbiano lo scopo specifico di nuocere o recare molestia ad altri.

Evitare atti emulativi
Lo scopo della norma è quello di assicurare che l'esercizio del diritto di proprietà risponda alla funzione riconosciuta al titolare dell'ordinamento , impedendo che i poteri e le facoltà dal medesimo esercitate si traducano in atti privi di interesse per il proprietario, ma che , per le modalità in cui sono esercitati, rechino pregiudizio ad altri. Per essere emulativo l'atto deve essere obiettivamente privo di qualsiasi utilità per il proprietario e provochi danno ai terzi.

L'elemento soggettivo della volontà di nuocere, di natura dolosa, deve essere accertato mediante l'esame della condotta concreta e da cui possa trarsi la prova dell'assenza dell'interesse per il proprietario di compiere un atto pregiudizievole ai terzi.

Il caso specifico
La Cassazione (sentenza 19988/2020) ha dichiarato inammissibile il ricorso di un ristoratore contro una sentenza che lo aveva condannato per il reato dell'articolo 659 Codice penale in quanto , nel suo esercizio situato in un condominio, aveva prodotto rumori tali da disturbare la quiete dei condòmini.

Il disturbo deve essere procurato a più persone
La Corte ha affermato che per ravvisare il reato non sono necessarie né la vastità dell'area interessata , né il disturbo di un numero rilevante di persone , poiché è sufficiente che il disturbo venga arrecato a un gruppo indeterminato di persone e non solo a un singolo, purchè ristrette in un ambito definito come quello condominiale.

Nel caso trattato il Tribunale ha riconosciuto la diffusività delle emissioni rumorose, provenienti dal ristorante, che disturbavano non soltanto la persona abitante sopra l'esercizio e costituita parte civile, ma anche altri condomini e cittadini. Gli stessi erano concordi nell'affermare l'esistenza di emissioni rumorose provenienti dal ristorante e consistenti anche in fuochi di di artificio esplosi, dopo mezzanotte, due o tre volte alle settimana , dalla musica ad alto volume proveniente dal locale e dagli schiamazzi degli avventori.

La diffusività dei rumori
I soggetti che hanno testimoniato del processo ed hanno riferito le emissioni rumorose disturbanti abitavano appartamenti, posti non solo nel condominio, ma anche fuori di esso. Quindi la Cassazione condivide l' opinione del Tribunale per cui sussisteva la prova della diffusività delle emissioni rumorose provenienti dal ristorante , essendo emersa la loro idoneità a turbare il riposo e le occupazioni delle persone , non solo abitanti nel medesimo edificio , con la conseguente affermazione della sussistenza del reato.

A tal riguardo il Tribunale escludeva la rilevanza degli accorgimenti fono -assorbenti adottati nel ristorante , poiché privi di logicità manifesta . La Corte non accoglieva neppure la rivisitazione della sentenza sul piano del merito , attraverso una diversa , non consentita, rilettura in chiave alternativa degli elementi a disposizione, con la dichiarazione dell'inammissibilità delle censure. Per questo motivo condannava il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.

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