Condominio

Pergotenda sulla terrazza: non c’è bisogno del permesso di costruire

È un elemento di arredo esterno e non un'opera edilizia. Non esclusa però l’autorizzazione paesaggistica

di Ivan Meo

La sentenza del Tar Campania sezione VI del 28 luglio 2020, numero 3370 si pronuncia sulla natura di una pergotenda, ovvero una tenda che ripara dal sole e dagli agenti atmosferici.

La vicenda
Con il ricorso principale, Tizio aveva impugnato il provvedimento di demolizione con il quale il Comune gli aveva ingiunto di demolire l'opera realizzata in quanto eseguita in difetto di permesso di costruire e in area soggetta a vincolo paesaggistico: «struttura costituita da pilastrini in legno con tetto composto da assi di legno su cui scorreva una tenda avvolgibile. Tra i pilastrini di legno, nei due spazi laterali e i due frontali c'era una tendina di plastica avvolgibile che abbassate creavano una veranda. L'area sottostante alla struttura è pavimentata».

La definizione di pergotenda
Il ricorrente eccepiva che il provvedimento era illegittimo in quanto - oltre a non essere stato preceduto da avviso di procedimento e a non essere assistito da idonea motivazione - era privo di presupposti in quanto l'opera sanzionata non era un intervento di nuova costruzione subordinato a permesso di costruire trattandosi di una “pergotenda”; essa costituiva un elemento di arredo esterno e non un'opera edilizia sicché dava luogo a un intervento di manutenzione straordinaria che non richiedeva alcun titolo abilitativo (edilizio o paesaggistico).

La struttura che la sostiene non deve essere permanente
In ogni caso il ricorrente aveva chiesto - a “scopo cautelativo” - l'accertamento di conformità e di compatibilità paesaggistica dell'opera. La struttura della pergotenda secondo il Tribunale non richiedeva permesso di costruire e pertanto non era sanzionabile.

Difatti, la giurisprudenza ha chiarito che la pergotenda costituisce, come sostenuto dal ricorrente in via principale un elemento di“arredo” esterno non implicante un intervento di nuova costruzione con le relative conseguenze, anche sanzionatorie, a condizione che «l'opera principale sia costituita non dalla struttura in sé, ma dalla tenda, quale elemento di protezione dal sole o dagli agenti atmosferici, con la conseguenza che la struttura deve qualificarsi in termini di mero elemento accessorio, necessario al sostegno e all'estensione della tenda; non è invece configurabile una pergotenda se la struttura principale è solida e permanente e, soprattutto, tale da determinare una evidente variazione di sagoma e prospetto dell'edificio» (Consiglio di Stato, sezione IV, 1 luglio 2019, numero 4472).

Pilastrini devono servire per apertura e chiusura
Nella fattispecie, la condizione sopra indicata è stata ritenuta sussistente; invero, la struttura della pergotenda, cioè i “pilastrini” in legno che la sostengono e i travicelli in legno ancorati al manufatto principale, costituiscono gli strumenti per permettere il regolare funzionamento (apertura e chiusura) della tenda retrattile posta in sommità e delle tende di plastica avvolgibili poste sugli spazi laterali.

Dunque, come sostenuto dal ricorrente, si trattava di un elemento di arredo esterno avente la funzione di permettere il miglior godimento dell'area adiacente al manufatto principale proteggendo i fruitori dagli agenti atmosferici. In questa prospettiva, non venendo in rilievo un intervento di nuova costruzione, non sussistevano i presupposti per applicare le sanzioni che presuppongono interventi di nuova costruzione eseguiti in assenza (o in totale difformità o con variazioni essenziali) dal permesso di costruire.

L'autorizzazione paesaggistica
Il giudice amministrativo precisa che, tuttavia, anche se dal punto di vista urbanistico-edilizio la pergotenda - allorché abbia le caratteristiche di “arredo esterno” — non sia soggetta a permesso di costruire ma rientri nell'attività libera, non esclude la necessità di autorizzazione paesaggistica dato che, allorché venga in rilievo, come nella fattispecie, un ambito vincolato, la sua installazione comporta l'alterazione dell'aspetto esterno del manufatto cui accede e del paesaggio indipendentemente dal suo carattere di opera smontabile (Consiglio di Stato, sezione VI, 12 ottobre 2017, numero 4736).In conclusione, il ricorso è stato accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.

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