Condominio

Sulla ripartizione delle spese straordinarie non si può mai seguire il criterio della consuetudine

Anche solo per una deroga una tantum è necessario il consenso in sede assembleare

di Rosario Dolce

L'assemblea del condominio quando proceda a una modificazione dei criteri di riparto non in via definitiva ma soltanto contingente e riferita a spese straordinarie- in mancanza di un accordo unanime dei condomini -anche se consuetudinaria, realizza un atto arbitrario che esorbita dalle proprie attribuzioni. Questo è il principio che si ricava dalla ordinanza 16531 del 31 luglio 2020 pubblicata dalla Cassazione.

Nel dettaglio
I giudici di legittimità riferiscono che le quote dei contributi alle singole spese affrontate per la gestione delle parti e degli impianti comuni devono essere corrisposte dai condomini in base alle tabelle millesimali.Le spese di riparto delle spese condominiali sono legittimamente ripartite in base al rapporto di “proporzionalità” nella comproprietà delle parti comuni preesistente tra le singole unità immobiliari servite (Cassazione 22573/2016, in relazione ad impianto di riscaldamento).

Non sono possibili deroghe
In altri termini, le spese comuni devono essere secondo la generale previsione trasparente dettata dall'articolo 1123 Codice civile, comma 1, ( Cassazione 2301 / 2001; conformi
17101 /2006 e 6714 / 2010). La conclusione che se ne ricava è quella per cui le delibere delle assemblee di condominio aventi ad oggetto la ripartizione delle spese comuni, con le quali si deroga - “una tantum” - ai criteri legali di ripartizione delle spese medesime, se adottate senza il consenso unanime dei condomini, sono da qualificare sempre nulle. Ciò in quanto eventuali deroghe, venendo ad incidere sui diritti individuali del singolo condomino attraverso un mutamento del valore della parte di edificio di sua esclusiva proprietà, possono conseguire soltanto da una convenzione tra condòmini.

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