Condominio

La tettoia che altera il decoro architettonico dello stabile va rimossa anche se è stata condonata

Il parere positivo sulla compatibilità paesaggistica dell'opera non sanava il danno emerso dalla Ctu

di Giovanni Iaria

Va rimossa, anche se condonata, la tettoia realizzata da un condòmino sul balcone di sua proprietà che altera il decoro architettonico dell'edificio condominiale. Lo ha puntualizzato il Tribunale di Roma con la sentenza 5312/2020, pubblicata il 18 marzo 2020.

I fatti
A dare origine alla vertenza i proprietari di un appartamento posto al piano terra di un edificio condominiale i quali convenivano in giudizio il proprietario dell'appartamento del secondo piano, chiedendo al Giudice di ordinare a quest'ultimo di rimuovere la tettoia da lui realizzata sul balcone che affacciava sulla rampa di accesso dell'autorimessa condominiale e il risarcimento dei danni per il deprezzamento di valore dello stabile e del loro immobile. Secondo gli attori, con l’ opera il convenuto aveva realizzato un nuovo vano nella sua unità abitativa lesiva sia del loro diritto di proprietà sia del decoro architettonico dell'intero edificio.

Nel costituirsi nel giudizio il convenuto oltre ad eccepire l'intervenuta prescrizione decennale del diritto al risarcimento del danno e la prescrizione quinquennale dell'illecito civile, poiché aveva ottenuto il condono deduceva l'intervenuta regolarizzazione dell'opera con efficacia retroattiva e che nessun danno poteva ravvisarsi avendo anche ottenuto dalla Regione Lazio il parere positivo sulla compatibilità paesaggistica dell'opera.

La prova dell’alterazione del decoro
All'esito della consulenza tecnica d'ufficio disposta per accertare l'esistenza o meno delle violazioni al decoro architettonico e alla proprietà individuale degli attori, il Tribunale dopo aver dato atto che l'opera aveva determinato un'alterazione delle caratteristiche proprie dell'edificio, costituendo il corpo della tettoia un elemento assolutamente estraneo alla composizione architettonica generale e modificandone integralmente la simmetria della facciata su cui insisteva, ha ritenuto fondate le lamentele degli attori ed ha accolto la domanda da questi formulata.

La decisione
In altri termini, secondo il giudicante, le opere realizzate dal convenuto avevano comportato un incremento della volumetria dell'immobile di quest'ultimo ed alterato la facciata dell'intero stabile, deprezzando il valore dello stesso. Di conseguenza, il giudice capitolino, ha disposto la rimozione e la demolizione delle suddette opere condannando il convenuto al risarcimento del danno nei limiti del valore proporzionale della proprietà individuale degli attori rispetto al deprezzamento dell'intero stabile.

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