Condominio

L’assemblea può nominare una commissione, ma non può attribuirvi poteri decisori

Sono possibili sia commissioni che consigli di condominio, ma solo come organi consultivi

di Carlo Callin Tambosi

Con la sentenza 14300 del 2020 depositata il 8 luglio 2020 la seconda sezione civile della Cassazione è intervenuta su due temi. Sul primo, quello relativo al divieto per l'assemblea di intervenire sulle parti esclusive, si è scritto nei giorni scorsi. Il secondo tema che la sentenza ha affrontato è quello relativo invece alla possibilità da parte dell'assemblea di nominare una commissione all'interno del condominio.

Le maggioranze richieste
La risposta della Cassazione è stata positiva ma ad una rigorosa condizione: le determinazioni della commissione affinché siano vincolanti devono poi essere approvate con le maggioranze prescritte dall'assemblea dei condomini, assemblea le cui funzioni non sono suscettibili di delega.

Commissione e consiglio, organi puramente consultivi
Il tema di possibili organi consultivi all'interno del condominio che coadiuvino l'attività dell'assemblea o dell'amministratore è noto sin dai tempi del Regio decreto 54 del 1934 che, all'articolo 16, prevedeva che nell'ipotesi di condomini numerosi si potesse nominare un consiglio di condominio composto da non meno di due membri con funzione di svolgere il compito di organo consultivo dell'amministratore ma prevedendo pure che i regolamenti possano affidargli altre attribuzioni.

È noto sul punto che la legge di riforma del condominio (220/2012) ha introdotto nel codice l'articolo 1130 bis Codice civile il quale prevede espressamente che l'assemblea possa nominare un consiglio di condominio composto da almeno tre condomini negli edifici di almeno dodici unità immobiliari precisando che il condominio ha solo funzioni consultive e di controllo.

Le differenze tra commissione e consiglio di condominio
La differenza tra la commissione di cui si è occupata la Cassazione nella sentenza dello scorso 8 luglio e il consiglio di condominio è la seguente: chiameremo commissione l'organo creato ad hoc dal condominio per affrontare una determinata problematica, mentre chiameremo consiglio l'organo che ha incarico di affiancare in linea generale e su ogni tipo di problematica l'attività dell'amministratore. La prima ha quindi una competenza speciale, il secondo una competenza generale.

Ma la cosa di cui non si discute, in un caso e nell'altro, e la Cassazione nella sentenza dell’ 8 luglio 2020 numero 14300 lo ha confermato, è che commissione di condominio e consiglio di condominio in nessun caso possono assumere decisioni che per legge spettano all'assemblea dei condomini.

Nello specifico la Cassazione ha respinto il ricorso proposto dal condomino in quanto, pur rilevando che la commissione di condominio aveva individuato i lavori da svolgere, questi lavori erano stati infine approvati da una delibera dell'assemblea che aveva quindi per così dire “coperto” in maniera valida e legittima ogni precedente decisione della commissione.

In conclusione
Commissione di condominio e consiglio di condominio hanno mera funzione consultiva. Tutte le decisioni sono riservate alla competenza dell'amministratore (nei limiti delle sue attribuzioni) e dell'assemblea le cui competenze, fissati dalla legge, si ricorda la sentenza della Cassazione civile del 13 agosto 1985 numero 4337, sono del resto da intendersi elencate in modo esemplificativo dalla legge.

Gli unici poteri decisori che possono essere attribuiti a consiglio o a commissioni sono quelli relative alle questioni meramente esecutive di deliberazioni assunte validamente dall' assemblea dei condomini. Si ricorda sul punto Corte di appello di Torino, 25 luglio 2017 numero 1667 che ha stabilito l'invalidità di una autonoma deliberazione del consiglio e Cassazione 33057 del 20 dicembre 2018 la quale ha riconosciuto la possibilità che alla commissione sia affidato un ruolo di istruttoria preliminare alle decisioni dell'assemblea.

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