Condominio

Lombardia: in condominio serve il bagnino solo se la piscina è profonda o grande

Misure attenuate per gli impianti condominiali; 7 mq di superficie di acqua a persona e bagnino solo nelle piscine con oltre 300 m3 e/o una profondità otre 1,4 metri

di Alessandro Maria Colombo

Con Ordinanza n. 573 del 29 giugno 2020, che integra le misure approvate dal DPCM dell'11 giugno 2020, la Regione Lombardia indica nuove prescrizioni valide dal 1° luglio fino al 14 luglio 2020, salvo dove diversamente indicato.
Viene confermato, anzi tutto, l'obbligo di indossare mascherine o qualsiasi altro indumento a protezione di naso e bocca, anche all'aperto, tranne nel caso di intense attività motorie o sportive.
Al punto 1.2 dell'Ordinanza, tra le “Attività economiche, produttive e ricreative” il cui svolgimento è consentito, vi sono anche le piscine e le palestre, purché “nel rispetto delle misure contenute nelle corrispondenti schede dell'allegato 1”.

Piscine pubbliche o a uso collettivo
Per quanto concerne le piscine, la novità più rilevante, rispetto alle precedenti Ordinanze regionali, riguarda la differenziazione della disciplina dettata per le “piscine pubbliche e [per le] piscine finalizzate ad uso collettivo” rispetto a quella – meno rigorosa – espressamente dettata per le piscine condominiali.

Il bagnino solo nelle piscine grandi o profonde
Per quanto riguarda, anzi tutto, l'aspetto che nelle ultime settimane è apparso più problematico e, cioè, quello della presenza dell'assistente bagnanti, la scheda che integra l'Ordinanza n. 573 prevede che: “resta fermo quanto previsto dalla DGR 17 maggio 2006 – n. 8/2552 (Requisiti per la costruzione, la manutenzione, la gestione, il controllo e la sicurezza, ai fini igienico-sanitari, delle piscine natatorie) a proposito della presenza di assistenti bagnanti con il brevetto di salvamento da assicurare nelle sole piscine con un volume totale delle vasche superiore a 300 m3 e/o una profondità superiore a 1,4”.

Quindi, la presenza obbligatoria dell'assistente bagnante (dotato di brevetto) viene ora limitata alle sole piscine che presentino alternativamente almeno uno dei due requisiti, di dimensione ovvero di profondità (è quindi sufficiente che sia verificato anche uno solo dei due indici per rendere necessaria la presenza obbligatoria dell'assistente bagnanti).

prLa prescrizione appare chiara e non suscita le perplessità e critiche sollevate dalle precedenti .L'attenuazione delle misure è coerente con il (pur lento) miglioramento della situazione epidemica in Lombardia.

In condominio
Restano, comunque, da osservare in ambito condominiale tutte le seguenti misure, questa volta non più solo “in quanto compatibili”, perché ora espressamente dettate per le piscine condominiali:
▪ predisporre un'adeguata informazione sulle misure di prevenzione e un'adeguata segnaletica;
▪ riporre tutti gli indumenti e oggetti personali dentro borse personali ed evitare l'uso promiscuo di oggetti e attrezzature, quali ad esempio, palloni e materassini;
▪ dotare l'impianto di dispenser con prodotti igienizzanti per l'igiene delle mani dei frequentatori in punti ben visibili all'entrata, prevedendo l'obbligo di frizionarsi le mani;
▪ calcolare la densità di affollamento in vasca con un indice di 7 mq di superficie di acqua a persona;
▪ per le aree solarium e verdi, assicurare un distanziamento tra gli ombrelloni(o altri sistemi di ombreggio) in modo da garantire una superficie di almeno 10 m2 per ogni ombrellone;
▪ assicurare una distanza di almeno 1,5 m tra le attrezzature (lettini, sedie a sdraio), se non posizionate nel posto ombrellone, e l'utilizzo obbligatorio di teli personali;
▪ assicurare l'efficacia della filiera dei trattamenti dell'acqua e il limite del parametro cloro attivo libero in vasca compreso tra 1,0 - 1,5 mg/l; cloro combinato ≤ 0,40 mg/l; pH 6.5 – 7.5.;
▪ assicurare una regolare e frequente pulizia e disinfezione di aree comuni, spogliatoi, cabine, docce, servizi igienici e attrezzature (sdraio, sedie, lettini, attrezzature galleggianti, etc.).

L'Ordinanza “raccomanda”, poi, ai genitori o accompagnatori di avere cura di sorvegliare i bambini per il rispetto del distanziamento e delle norme igienico-comportamentali “compatibilmente con il loro grado di autonomia e con la loro età”.
Tutte le misure, infine, devono essere integrate nel documento di autocontrollo, in un apposito allegato aggiuntivo dedicato al contrasto dell'infezione da SARS-CoV-2.
Pare potersi salutare con favore la nuova normativa regionale lombarda laddove, finalmente, non accomuna più acriticamente le piscine condominiali a quelle pubbliche (simile differenziazione non si rinviene, invece, per quanto riguarda le palestre, evidentemente in quanto ambienti chiusi e quindi comunque foriere di un maggior livello di rischio).

Le misure eliminate
Oltre alla limitazione della casistica di obbligatorietà dell'assistente bagnante, scompaiono alcune misure quali la redazione del programma delle attività per regolamentare i flussi e l'obbligo del registro presenze, da conservare per 14 giorni.
L'applicazione di altre viene poi semplificata e resa più compatibile e coerente con la realtà condominiale. Così, ad esempio, il limite dei parametri di cloro attivo, cloro combinato e PH deve essere “assicurato” ma non si rinviene più la previsione espressa di una verifica ogni due ore (che resta, invece, in vigore per le sole piscine pubbliche). Scompare, poi, l'obbligo di disinfezione “ad ogni cambio di persona o nucleo famigliare” di lettini, sedie a sdraio, ombrelloni per i quali, dal 1° luglio, sarà sufficiente assicurare una “regolare e frequente pulizia e disinfezione”.

L'attenuazione delle misure non significa, ovviamente, minor rigore nell'osservare – e nel verificare l'osservanza – di quelle residuate.
In proposito, se pur, come visto, l'obbligo in Lombardia della presenza dell'assistente bagnanti risulterà dal mese di luglio circoscritto alle piscine più grandi o profonde, permane comunque il tema delle necessità di “assicurare” il rispetto delle prescrizioni, cui difficilmente l'amministratore, che non è “uno e trino”, potrà provvedere senza collaborazione alcuna.

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