Condominio

L’assemblea può rifiutare il prolungamento della corsa dell’ascensore

Il condomino che intende modificare il vano ascensore è obbligato ad informare preventivamente il condominio delle ricadute che l'intervento potrà avere sull'edificio

di Giuseppe Zangari


La società costruttrice del fabbricato condominiale impugna la delibera che nega l'autorizzazione a prolungare la corsa dell'ascensore sino all'ultimo piano dell'edificio.
In tal modo, lamenta la ricorrente, il condominio si renderebbe responsabile di un ingente danno economico poiché le nuove unità abitative, realizzate al posto delle soffitte, subirebbero una grave perdita di valore non potendo beneficiare del servizio di ascensore.

Le precedenti pronunce
Peraltro, è consolidato in giurisprudenza il principio secondo cui il prolungamento della corsa dell'ascensore costituisce una peculiare forma d'uso del bene comune ai sensi dell'articolo 1102 del Codice civile, e non un'innovazione ai sensi dell'articolo 1120, purché l'intervento sia eseguito a spese del singolo proprietario.

La giurisprudenza, in effetti, è incline a dichiarare nulle le delibere che impediscono l'innalzamento del vano dell'ascensore.Ad esempio, la Corte d'appello di Milano ha ritenuto illegittimo il diniego opposto alla richiesta di un condomino anziano di allungare la corsa dell'ascensore per consentirgli di raggiungere più agevolmente la propria abitazione, ritenendo che un'opera del genere non possa alterare la destinazione delle parti comuni né costituire innovazione (Corte d’appello Milano, sentenza 2145/2017).

L'attività sarebbe quindi di per sé lecita «in quanto diretta a fare un uso più intenso di un bene comune e non soggetta ad autorizzazione da parte dell'assemblea».Analogo principio è stato espresso dalla Cassazione nel caso d'installazione ex novo del manufatto (Cassazione 31462/2018), e pertanto, secondo la tesi della ricorrente, dovrebbe valere a maggior ragione per il semplice prolungamento di uno o più piani.

L'informativa per l'assemblea
Nonostante l'orientamento favorevole nel merito, l'impugnazione è respinta per avere la ricorrente colpevolmente trascurato un aspetto “secondario” - ma decisivo - della vicenda (Tribunale di Roma, sentenza 7189/2020).Dall'esame del verbale impugnato emerge, infatti, come la ricorrente abbia omesso di fornire all'assemblea le opportune rassicurazioni circa l'impatto che avrebbe avuto l'opera sul fabbricato, tant'è vero che il parere contrario dei condomini sarebbe dipeso proprio dal fatto di non aver ricevuto alcuna informazione sul progetto.

A parere del giudice capitolino, tuttavia, se proprio l'articolo 1122 del Codice civile impone di rendere all'amministratore un'adeguata informativa sui lavori di ristrutturazione interna degli appartamenti, «analogo onere va assolto con riferimento ad un'opera destinata ad impattare in modo oggettivamente più intenso sui beni comuni, al fine di evitare che possano esservi dubbi sia dal punto di vista dei riflessi sulla statica che sull'estetica del risultato finale».

La decisione
È vero che l'assemblea non può opporsi a un intervento come quello in esame – ovviamente qualora sia rispettoso di statica ed estetica del fabbricato -, ma questa circostanza, per l'appunto, rende ancora più sentita per i condomini l'esigenza di venire informati sulle ricadute di carattere generale.In definitiva, «non si nega in astratto il diritto dell'attrice, nel rispetto dell'articolo 1102, ad allungare la corsa dell'ascensore; in concreto, tuttavia, il diniego dell'assemblea si giustifica e non viene censurato in ragione dell'assenza di una adeguata informativa preventiva in ordine al progetto che si intendeva realizzare».

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