Condominio

Nessun danno al decoro dello stabile per una piccola scala di accesso al lastrico

Nel caso specifico il lastrico non rientrava tra i beni comuni perchè la società costruttrice se ne era riservata la proprietà

di Selene Pascasi

Per decoro architettonico si intende l'estetica data allo stabile dall'insieme delle linee e delle strutture che lo caratterizzano e gli “regalano” una sua fisionomia armonica. Potrà, quindi, ravvisarsene l'alterazione anche nell'ipotesi in cui si realizzino opere che – pur modificando l'aspetto originario soltanto per alcuni elementi o punti dell'edificio – siano tali da riflettersi sull'insieme del suo aspetto. E ciò, a prescindere dall'eventuale pregio artistico. Lo puntualizza il Tribunale di Roma con sentenza numero 3120 del 12 febbraio 2020.

I fatti
Apre il caso, la decisione di un condominio di citare in causa i proprietari di un appartamento. Questi, spiega, senza alcuna autorizzazione condominiale avevano reciso una parte della ringhiera di contorno al lastrico e apposto una scala fissa di collegamento con la terrazza annessa al loro appartamento. Manovra diretta ad usare lo spazio per fini personali (rimessa di oggetti). Ma su quel lastrico, contesta il condominio, insistevano canne fumarie e antenne televisive accessibili dai condòmini.

Le movitazioni della pronuncia
Di qui, trattandosi di opere lesive del decoro e dell'estetica dell'edificio, la richiesta di ripristino della ringhiera, di rimozione dei beni depositati e di risarcimento danni. Domanda respinta. Intanto, premette il Tribunale, nessuno dei convenuti aveva mai acquistato il lastrico. Anzi, la società costruttrice se ne era riservata la proprietà e non lo aveva mai venduto a terzi.

Il lastrico, quindi, per espressa riserva di legge, non era entrato a far parte dei beni elencati dall'articolo 1117 del Codice civile. La ditta costruttrice, infatti, si era limitata a darne un'esclusiva ed autonoma destinazione conscia del fatto che i beni comuni sono soltanto quelli che, oltre ad avere una particolare funzione d'interesse generale, non sono stati oggetto di specifica attribuzione e residuano da quelli attribuiti in via esclusiva. Ma anche lo stesso articolo 1117 vieta che un bene funzionalmente comune, quale può essere la terrazza di copertura, possa ritenersi di proprietà esclusiva qualora esista titolo contrario.

Il lastrico non era proprietà comune
Ecco che, essendo il lastrico in questione di proprietà esclusiva della società originariamente proprietaria, nel cui patrimonio era rimasto, si discuteva in sostanza di un bene appartenente a terzi estranei al processo. Per queste ragioni, non lo si poteva dichiarare né di titolarità dei convenuti né il condominio poteva pretendere di tutelarlo come bene comune.

L'ente condominiale, tuttavia, ben poteva attivarsi (come aveva fatto) per la ravvisata violazione del decoro architettonico dell'edificio provocata dall'apposizione della tanto contestata scala di collegamento. Al riguardo, il Tribunale – richiamata la nozione di decoro inteso come estetica «data dall'insieme delle linee e delle strutture architettoniche che connotano il fabbricato e che gli imprimono una determinata, armonica fisionomia» – marca come la sua alterazione possa discendere anche da «opere che modifichino l'originario aspetto soltanto di singoli elementi o punti dell'edificio» purché suscettibili di riflettersi sull'aspetto complessivo dell'immobile, a prescindere dal suo particolare pregio artistico o dalla circostanza che tale decoro risulti già alterato da precedenti interventi.

Nessuna alterazione del decoro
A pesare sulla bilancia, allora, sarà l'alterazione visibile e significativa della particolare struttura e della complessiva armonia che conferiscono all'edificio una propria specifica identità (Cassazione 14455/2009). Ebbene, nella vicenda, come poteva desumersi dai carteggi fotografici, la realizzazione di una piccola scala inserita in prossimità di un'altra scala tesa ad accedere ad altro lastrico solare, non era (vista la situazione complessiva e la peculiarità della costruzione) affatto idonea ad alterare in senso peggiorativo le linee dello stabile o di una sua porzione, essendo le parti sommitali interessate arretrate rispetto alla strada e quindi non visibili. Nessuna violazione del decoro che non poteva non suggerire un rigetto ad ampio raggio delle domande formulate dal condominio.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©