Condominio

Non sempre la delega irregolare rende la delibera illegittima

Il soggetto con delega irregolare potrebbe infatti non avere influito sulle decisioni e sul quorum

di Giovanni Iaria

Secondo quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 67 delle disposizioni per l'attuazione del Codice civile, così come modificato dalla legge 220/2012 (riforma del condominio), per la partecipazione alle assemblee condominiali ogni condòmino può delegare un altro condòmino o un terzo soggetto. La delega deve essere necessariamente rilasciata per iscritto.La partecipazione all'assemblea di un soggetto con delega irregolare si riflette sulla validità della costituzione dell'assemblea e sulle decisioni da essa assunte? Sulla questione si è pronunciata di recente la Corte di Appello di Bari con la sentenza 30/2020, pubblicata il 10 gennaio 2020.

I fatti
Nella vicenda esaminata, un condòmino impugnava innanzi al Tribunale la delibera con la quale l'assemblea condominiale aveva approvato il bilancio consuntivo relativo ad un'annualità e autorizzato la chiusura di un conto corrente intestato al condominio, chiedendone l'annullamento e/o la dichiarazione di invalidità e/o l'inefficacia. Il condòmino impugnante deduceva l'irregolare costituzione dell'assemblea, avendo partecipato alla stessa alcuni soggetti con delega irregolare, nonché la mancanza del raggiungimento del quorum per deliberare, oltre ad alcune irregolarità contabili del bilancio e la violazione di una norma del regolamento condominiale, avendo ampliato i poteri dell'amministratore.

La pronuncia d’appello
La domanda veniva accolta dal Tribunale, mentre la decisione di quest'ultimo veniva ribaltata dalla Corte di Appello di Bari che accoglieva l'appello promosso dal condominio, ribadendo il principio di diritto secondo il quale la partecipazione all'assemblea condominiale di un soggetto privo di legittimazione non rende invalida la costituzione e le decisioni assunte, soltanto se questa partecipazione non ha influito sulla maggioranza richiesta e sul quorum prescritto, né sullo svolgimento della discussione e sull'esito della votazione (Cassazione 11943/2003; Cassazione 28763/2017). Cosa avvenuta nel caso esaminato.

In merito al soggetto legittimato a far valere i vizi della delega o la carenza del potere di rappresentanza, la Corte barese, aderendo al prevalente orientamento affermato dalla giurisprudenza, ha osservato che la legittimazione spetta solo al condòmino delegante e a a chi si ritiene falsamente rappresentato.

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